Categorie: Mobilità

Cosa si intende per servizio prestato in scuola pareggiata?

Molti nostri lettori ci pongono chiedono se il servizio prestato nelle scuole secondarie pareggiate può essere dichiarato come servizio pre-ruolo nell’allegato D della secondaria.


Per essere precisi ci fanno notare che nella nota 4 dell’allegato D della scuola secondaria, in cui si dichiarano i servizi prestati, c’è scritto: “Il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali”.
Cosa significa questo? Spieghiamo subito che non si tratta di poter inserire il servizio svolto nella scuola paritaria in cui si è stati assunti per chiamata diretta dal gestore della scuola, ma di tutt’altro.


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Deve essere chiaro che il servizio prestato nella scuola secondaria, in un Istituto paritario o legalmente riconosciuto, non dà alcun punteggio per la mobilità. Cosa diversa è per il servizio prestato in una scuola “pareggiata”, che ha la stessa identica valenza della scuola Statale. 

Cosa si intende per scuola pareggiata? È una scuola in cui il personale della scuola è stato assunto secondo gli stessi criteri della scuola statale, quindi scorrendo una regolare graduatoria. Infatti nel Testo Unico della scuola all’art. 356 che riguarda il pareggiamento, è specificato che per la concessione del pareggiamento, oltre alla condizione che la scuola sia legalmente riconosciuta, si richiede:
a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all’insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell’articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118.
c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti.

Per cui deve essere chiaro che soltanto a queste condizioni, che sono molto rare, il punteggio del servizio pre-ruolo ai fini della mobilità può essere riconosciuto.
In buona sostanza il punteggio pre ruolo viene valutato solo se riconoscibile ai sensi dell’art. 485 del D. L.vo n. 297 del 6.4.94. Quindi i docenti che in queste ore hanno caricato nell’allegato D numerosi anni di scuola paritaria, devono sapere che questi non sono valutabili ai fini della mobilità e ai fini della ricostruzione della carriera.

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Lucio Ficara

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