Una delle domande più frequenti che si pongono i laureati e i diplomati che possono accedere al ruolo della docenza interessanti ad intraprendere la carriera di insegnante, riguarda i 24 CFU (crediti formativi universitari), dal momento che con la riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti nella scuola secondaria, il titolo di accesso alla classe di concorso (lauree vecchio ordinamento o magistrali o a ciclo unico), non costituisce più requisito sufficiente per la partecipazione ai concorsi ordinari o per essere inclusi nelle graduatorie provinciali (GPS) e d’istituto ma si rende necessario conseguire i 24 CFU.
Le norme
L’obbligo di conseguire i 24 CFU per accedere all’insegnamento è stato introdotto allorquando furono modificate le norme relative al reclutamento dei docenti della scuola secondaria, nel 2017, segnatamente con il D.Lgs. 59/2017 , uno degli 8 decreti attuativi della legge 107/2015 e, subito dopo, con il D.M. 616/2017 .
Nel dettaglio, i settori scientifico disciplinari (SSD) per i quali è richiesto di integrare la propria formazione sono:
- pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
- psicologia;
- antropologia;
- metodologie e tecnologie didattiche generali.
Riguardo a quest’ultimo settore, il Decreto Scuola ( legge n.41/2020) ha stabilito la necessita di inserire competenze di didattica digitale e informatica (coding), mentre, per il D.M. 616/2017 la scelta del percorso formativo impone che i CFU devono essere acquisiti in almeno 3 dei 4 ambiti e che per ogni ambito scelto devono essere certificati almeno 6 crediti.
Si precisa che per “settori disciplinari” si intendono i settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249, e successive modificazioni, nonché i settori artistico-disciplinari di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, nn. 89 e 90, e 30 settembre 2009, nn. 125, 126 e 127 e successive modificazioni.
Come acquisire i 24 CFU
I crediti formativi utili ad insegnare sono rilasciati dalle istituzioni universitarie e accademiche, vale a dire dalle università statali e non statali, incluse le università telematiche, e le istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute. Infine, un percorso specifico è stato pensato per chi ancora non è laureato. Inoltre le università di appartenenza devono dare la possibilità di conseguire la certificazione gratuitamente, durante una finestra della durata di un semestre.
Le istituzioni universitarie o accademiche interessate, anche in consorzio o convenzione tra loro, istituiscono specifici percorsi formativi, anche differenziati per le classi concorsuali o per gruppi di esse, per l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste.
I percorsi consistono in attività formative e relativi esami per un totale di 24 crediti, coordinati tra loro al fine di raggiungere gli obiettivi formativi di cui all’Allegato A al Dm 616/2017
I costi
I costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi formativi di cui all’articolo 3 del D.M. 616/2017 sono stabiliti dalle istituzioni universitarie o accademiche sulla base dei medesimi criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267, ferma restando, presso le istituzioni statali, una contribuzione massima complessiva di 500 euro, che è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire Non è dovuta alcuna contribuzione per l’acquisizione dei crediti curricolari e aggiuntivi, presso le istituzioni statali.