L’Ordinanza Ministeriale n°88 del 16 maggio 2024 regola in modo dettagliato le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, introducendo anche delle sanzioni in caso di rinuncia o abbandono dell’incarico. Ecco uno schema sintetico delle principali disposizioni:
Solo gli aspiranti che presentano la domanda nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente possono ottenere incarichi di supplenza annuali, temporanei e saltuari.
Le supplenze vengono assegnate tramite un sistema informatizzato, che tiene conto delle disponibilità effettive. Le operazioni non sono soggette a rifacimento, ossia non possono essere ripetute una volta eseguite.
Chi non presenta la domanda è considerato rinunciatario e non avrà diritto a supplenze da tutte le graduatorie cui ha titolo, eccetto le supplenze temporanee da graduatorie d’istituto.
Se nella domanda non vengono selezionate alcune sedi o tipologie di posti (fino a un massimo di 150 scelte), ciò sarà considerato una rinuncia solo per quelle specifiche preferenze non espresse.
Chi rinuncia a una supplenza già assegnata non potrà partecipare a successive assegnazioni per l’anno scolastico in corso, né dalle graduatorie a esaurimento (GAE), né dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), né dalle graduatorie d’istituto.
Gli aspiranti che accettano una supplenza ma non si presentano al servizio entro i termini previsti sono esclusi da tutte le future assegnazioni per quell’anno scolastico.
Chi abbandona il servizio dopo averlo iniziato perderà il diritto a ricevere ulteriori incarichi di supplenza per l’intera durata delle graduatorie in vigore, in tutte le classi di concorso e per tutti i gradi di istruzione.
Un docente può lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie d’istituto per:
Se il docente decide di restare nella supplenza d’istituto inizialmente conferita, non subirà alcuna sanzione.
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