Precari

Cosa succede se non si accetta la supplenza da GPS 2024?

L’Ordinanza Ministeriale n°88 del 16 maggio 2024 regola in modo dettagliato le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, introducendo anche delle sanzioni in caso di rinuncia o abbandono dell’incarico. Ecco uno schema sintetico delle principali disposizioni:

Diritto alle supplenze

Solo gli aspiranti che presentano la domanda nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente possono ottenere incarichi di supplenza annuali, temporanei e saltuari.

Procedura informatizzata

Le supplenze vengono assegnate tramite un sistema informatizzato, che tiene conto delle disponibilità effettive. Le operazioni non sono soggette a rifacimento, ossia non possono essere ripetute una volta eseguite.

Mancata presentazione della domanda

Chi non presenta la domanda è considerato rinunciatario e non avrà diritto a supplenze da tutte le graduatorie cui ha titolo, eccetto le supplenze temporanee da graduatorie d’istituto.

Mancata indicazione di alcune sedi

Se nella domanda non vengono selezionate alcune sedi o tipologie di posti (fino a un massimo di 150 scelte), ciò sarà considerato una rinuncia solo per quelle specifiche preferenze non espresse.

Rinuncia alla supplenza conferita

Chi rinuncia a una supplenza già assegnata non potrà partecipare a successive assegnazioni per l’anno scolastico in corso, né dalle graduatorie a esaurimento (GAE), né dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), né dalle graduatorie d’istituto.

Accettazione e mancata presa di servizio

Gli aspiranti che accettano una supplenza ma non si presentano al servizio entro i termini previsti sono esclusi da tutte le future assegnazioni per quell’anno scolastico.

Abbandono del servizio

Chi abbandona il servizio dopo averlo iniziato perderà il diritto a ricevere ulteriori incarichi di supplenza per l’intera durata delle graduatorie in vigore, in tutte le classi di concorso e per tutti i gradi di istruzione.

Quando è possibile lasciare una supplenza

Un docente può lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie d’istituto per:

  • Una supplenza annuale fino al 31 agosto.
  • Una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche.
  • Uno spezzone che non concorre alla costituzione di cattedre o posti orario.

Se il docente decide di restare nella supplenza d’istituto inizialmente conferita, non subirà alcuna sanzione.

Redazione

Articoli recenti

Seconda edizione delle Giornate della Legalità: gli eventi per le scuole

D(i)ritto al cuore è il tema della seconda edizione delle Giornate della Legalità – Spazi…

09/10/2024

Chi è Sofia Corradi, visionaria e lungimirante ‘mamma’ del Programma Erasmus

Il Premio Europeo Carlo V è un prestigioso premio conferito dalla Fondazione Accademia Europea e…

09/10/2024

Infosfera globale e apocalittismo difensivo, il dibattito sulle parole di Giuli: “Parlare forbito non ti rende uomo di cultura”

Il neo ministro della Cultura Alessandro Giuli è al momento al centro delle polemiche e…

09/10/2024

La travagliata e incongruente storia del voto in condotta nella scuola italiana

I termini  “condotta” e “comportamento” sono usati spesso come sinonimi ma considerando che la parola…

09/10/2024

Quanto costa studiare fuori sede? In Italia il costo dei corsi di laurea negli atenei pubblici varia da 850 1000 euro

Quanto costa studiare fuori sede? Secondo l’ultima ricerca sui costi universitari realizzata dalla banca online N26 in…

09/10/2024

Carta del docente, Fracassi (Flc Cgil): “Confermata, ma non ai precari, ulteriore discriminazione dopo la diffida dell’Europa”

Intervenuta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 8 ottobre 2024, in…

09/10/2024