La RSU (rappresentanza sindacale unitaria) è l’organismo che, insieme ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale di lavoro, agisce in ogni istituzione scolastica in rappresentanza del personale nelle relazioni sindacali col dirigente scolastico.
La RSU è eletta direttamente da tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio al momento delle votazioni. La sua rappresentanza riguarda indistintamente tutte le figure professionali in servizio nell’istituzione (docenti, personale ATA, personale educativo) senza che vi siano al suo interno quote prestabilite per l’una o per l’altra qualifica.
La RSU è formata da tre componenti negli istituti fino a 200 addetti e da sei in quelli che ne hanno più di 200.
Le votazioni avvengono per tutte le scuole nelle date stabilite dal Protocollo sottoscritto il 9 gennaio 2018, e precisamente nei giorni 17, 18, 19 aprile. Sedi e orari di votazione sono stabiliti dalla Commissione Elettorale di ogni istituzione scolastica, delle cui decisioni deve essere data comunicazione a tutto il personale mediante affissione all’Albo almeno 8 giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto (quindi non oltre il 9 aprile).
La RSU si considera validamente eletta se ha partecipato al voto più della metà degli aventi diritto. Se tale limite non si raggiunge, le votazioni vengono ripetute entro 30 giorni, sempre con le stesse liste e gli stessi candidati che hanno preso parte alla prima votazione. In caso di ulteriore mancato raggiungimento del quorum, la situazione viene “azzerata” e si provvede al rifacimento dell’intera procedura elettorale nei successivi 90 giorni.
All’elezione della RSU concorrono le liste presentate in ogni istituzione scolastica dalle organizzazioni sindacali riconosciute come rappresentative, o da altre associazioni formalmente costituite e che abbiamo dichiarato di aderire all’accordo quadro per le elezioni delle RSU (CCNQ 7 agosto 1998).
Al momento del voto, all’elettore viene consegnata una scheda nella quale sono indicate le liste, nell’ordine in cui è avvenuta la loro presentazione. La modalità di votazione cambia a seconda del numero di addetti in servizio nella scuola.
Terminate le operazioni di voto, si procede allo spoglio delle schede e all’assegnazione del numero di seggi spettanti alle diverse liste con un sistema di tipo proporzionale tenendo conto dei voti ottenuti (il quorum per definire il riparto fra le diverse liste si ottiene dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi da assegnare).
Solo successivamente si prendono in considerazione i voti di preferenza ottenuti dai candidati; lo si farà solo per le liste che hanno ottenuto uno o più seggi, i quali saranno attribuiti a chi, nell’ambito di ciascuna lista, ha ricevuto il maggior numero di preferenze. Può pertanto accadere che un candidato, pur avendo ottenuto più preferenze di altri candidati di liste diverse, non risulti eletto in quanto la sua lista non ha ottenuto seggi (esempio: lista A 30 voti, lista B 25 voti, lista C 14 voti: la lista A ottiene 2 seggi, la lista B 1 seggio, la lista C nessun seggio. Un candidato della lista C ha avuto 14 voti di preferenza, più di ogni altro candidato delle liste concorrenti: tuttavia non sarà eletto, perché la sua lista non ha ottenuto seggi).
Per un riepilogo delle modalità del voto guarda l’animazione curata dalla Federazione Cisl – Scuola, Università, Ricerca.
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