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Covid-19, chi deve possedere il green pass base fino al 30 aprile per entrare a scuola? Il DOSSIER

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April 24, 2025

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Come abbiamo anticipato una nuova nota del ministero ha precisato ulteriormente le nuove disposizioni Covid a partire dalla fine dello stato di emergenza. La strada sembra in discesa, la vita del Paese inizia a normalizzarsi ma la parola d’ordine ribadita più volte dal ministro della Salute Roberto Speranza è cautela. E all’insegna della cautela le disposizioni di contrasto alla diffusione del Covid nel mondo della scuola non sono state azzerate ma gradualmente ridotte. Ecco perché il green pass base (corrispondente alla certificazione verde Covid-19 acquisita a seguito di vaccinazione, guarigione ovvero test antigenico o molecolare con esito negativo) per l’ingresso nei locali scolastici è ancora necessario fino al 30 aprile: è sempre la nota ministeriale N. 461 dell’1/4/2022 a stabilirlo, oltre che il dossier della Camera che accompagnerà la discussione sul Dl Covid in vista della conversione in legge.

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Per chi è valida questa disposizione? Per tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo, il che significa scuole non paritarie, servizi educativi per l’infanzia (di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017), centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) e sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e istituti tecnici superiori (ITS).

Chi sono i soggetti vincolati al possesso del green pass?

La disposizione è vincolante per i genitori che dovessero entrare a scuola, così come per tutti coloro che svolgano attività, anche diverse dall’insegnamento, nelle strutture scolastiche, educative e formative (ad es. il personale addetto a ristorazione, manutenzione, pulizie, etc.).

Docenti e personale educativo

Quanto all’insegnamento, ricordiamo che fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni è consentito soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l’obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione.