L’USR per il Veneto, con una faq del 12 marzo 2021, ha risposto alla seguente domanda: “Dopo 7 mesi dalla nascita del figlio, la lavoratrice che rientra al lavoro deve prestare servizio necessariamente in presenza?”.
In risposta, l’Ufficio scolastico regionale ha chiarito che al rientro dalla maternità (dopo sette mesi dal parto) la lavoratrice può chiedere al Dirigente Scolastico di essere adibita ad attività che le consentano di conciliare i tempi di lavoro con i tempi di cura della famiglia, che possono essere svolte con la modalità a distanza o con flessibilità oraria in caso di presenza al lavoro.
La lavoratrice madre dopo i sette mesi di maternità post-partum non è comunque obbligata a rientrare ma può chiedere il congedo parentale, di cui all’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.
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