Secondo le ultime disposizioni sulla lotta al Covid sarebbero Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia le regioni ad andare in giallo da domani 3 gennaio, a seguito delle rilevazioni dell’Iss sull’incidenza dei contagi, che in riferimento al primo giorno dell’anno mostravano nel Paese, complessivamente, 141.262 nuovi contagi e 111 morti, con un tasso di positività al 13%.
Con queste ultime 4 regioni, in totale salgono a 11 i territori in fascia gialla in Italia. Ricordiamo che in zona gialla per chi possiede il Super Green Pass (certificazione concessa a chi si è vaccinato), nulla cambia rispetto alla zona bianca, anche perché, peraltro, l’uso della mascherina all’aperto è già disposizione nazionale in atto in tutte le regioni.
In sintesi, in fascia gialla chi possiede il certificato verde rafforzato può continuare a sedersi al ristorante (anche al chiuso), andare al cinema, a teatro, allo stadio, in discoteca, a sciare, o frequentare palestre e piscine.
Alcune Regioni pur essendo in giallo stanno già adottando misure più restrittive relativamente ad alcune specifiche aree dei territori. L’ultima in ordine di tempo è la Calabria. Un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha stabilito che da oggi e fino al 9 gennaio 2022 passeranno in ‘zona arancione’ i Comuni di Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San Roberto e Taurianova, tutti nella provincia di Reggio Calabria.
Ricordiamo le disposizioni del Governo per mitigare il contagio da Covid-19, seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge 229 del 30 dicembre 2021.
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato a una serie di attività anche all’ aperto. Sarà inoltre necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
L’uso del green pass rafforzato, dal 10 gennaio 2022, è previsto per attività e servizi: al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per i livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; alberghi e altre strutture ricettive compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto; mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Dal 31 dicembre 2021, il decreto prevede che la quarantena preventiva non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, a queste persone è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare.
Si prevede inoltre che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
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