La legge n. 18 del 4 marzo 2022, di conversione del decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” entra in vigore oggi, 9 marzo, con alcune misure di interesse per il settore scolastico.
Il testo originario ha subito delle modifiche, assorbendo i contenuti del decreto legge 5/22 che viene abrogato.
La FLC CGIL ha pubblicato una utile sintesi dei contenuti del provvedimento. Riportiamo di seguito le misure che riguardano la scuola.
Fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si applica
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Tali disposizioni si applicano anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del dl 1/22 (8 gennaio 2022), fermo il termine del 15 giugno 2022.
Rimangono in vigore le specifiche disposizioni che riguardano l’obbligo vaccinale del personale della scuola e del personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Per obbligo vaccinale si intende il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
A decorrere dal 15 febbraio 2022 i dipendenti pubblici ultracinquantenni per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione
Non sussiste l’obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Soppresso il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 (in precedenza sei mesi) per i casi in cui esso sia generato in relazione
Viene estesa l’applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia o dopo l’assunzione della successiva dose di richiamo
La procedura di emissione e trasmissione, da parte del medico curante, del certificato di guarigione dal COVID-19, ai fini del rilascio della relativa certificazione verde COVID-19, non comporta alcun onere a carico dell’assistito.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31 marzo 2022), i lavoratori del settore pubblico genitori con almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile.
Nel settore privato i lavoratori nelle medesime condizioni hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.
Nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, compresi le scuole paritarie, quelle non paritarie e i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 si applicano le misure indicate in questa tabella.
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività.
Su richiesta delle famiglie è comunque garantita a tali studenti la possibilità di svolgere l’attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa accordo delle rispettive famiglie
Non possono accedere o permanere nei locali scolastici coloro che manifestano una sintomatologia respiratoria o la temperatura corporea superiore a 37,5°.
Autorizzata la spesa di 92.505.000 euro per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
L’attività di testing dei contagi COVID-19 era prevista, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d’intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.
Introdotte fino al 31 marzo 2022 alcune deroghe all’obbligo del green pass rafforzato.
Infatti è sufficiente il green pass base per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, per la frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti
Fino al 31 marzo agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, anche se solo in possesso del green pass base, fermo restando l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.
Istituito il Fondo per i ristori educativi, finalizzato alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti per gli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all’infezione da SARS-CoV-2. Sono previste attività gratuite extra scolastiche come attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico.
Il fondo è paro a 667.000 euro per l’anno 2022 e a 1.333.000 euro per l’anno 2023. Le risorse sono prelevate dal “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” di cui alla legge 440/97.
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