A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, fermo restando l’obbligo di vaccinazione e le sanzioni previste in caso di inadempimento a tale obbligo, il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde (c.d. green pass base) non può accedere a scuola, è considerato assente ingiustificato e non percepisce retribuzione o altro compenso o emolumento. Il mancato possesso/esibizione della certificazione verde non comporta provvedimenti disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
A chiarirlo è il MI con nota del 695 del 5 aprile 2022, con la quale fornisce chiarimenti in merito all’impiego delle certificazioni verdi (green pass base) alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, nel ridisciplinare l’obbligo vaccinale del personale scolastico, ha previsto, fino al 30 aprile 2022, l’impiego della certificazione verde, c.d. green pass base, per l’accesso ai luoghi di lavoro per tutto il personale della scuola.
Lo stesso articolo specifica che “Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021”.
Al riguardo, l’art. 9-ter.1 del decreto-legge n. 52 del 2021, modificato dal decreto-legge n. 24 del 20221, nel disciplinare l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nulla dispone in merito alle conseguenze del mancato possesso/esibizione del green pass base.
Secondo il MI, deve pertanto ritenersi che, considerata l’abrogazione espressa dell’art. 9-ter, comma 2, disposta dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, al personale scolastico che non possieda o non esibisca il green pass si applichi l’art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021.
Quest’ultima disposizione disciplina l’impiego delle certificazioni verdi da parte del personale delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che tale
personale “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
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