Con una recente ordinanza, il Tribunale di Padova ha ritenuto di dover deferire alla Corte Europea la questione dell’obbligo vaccinale, con particolare riferimento alla sospensione dal lavoro per i soggetti obbligati che abbiano scelto di non vaccinarsi.
II fatto riguardava un’infermiera sospesa dal lavoro senza retribuzione, che aveva presentato un ricorso d’urgenza, non disponendo di altri redditi da lavoro ed impedita a lavorare anche privatamente a causa della sospensione dall’Albo professionale.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 44/2021, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
Il Tribunale di Padova- ritenendo di non poter decidere la questione sulla base della sola legge nazionale (in quanto è proprio la legge nazionale prevedere l’obbligo del vaccino), si è chiesto se tale normativa sia compatibile con quella europea, con particolare riferimento all’art. 41 della “Carta di Nizza”.
Numerosi sono i quesiti posti alla CGUE dal Tribunale.
Tra le altre, la Corte Europea sarà chiamata a dirimere alcune delicate questioni.
Il demansionamento consiste in una modifica (in peggio) delle mansioni, di regola vietata dalla legge.
Può però accadere che – non potendo adibire il dipendente alle mansioni per cui à stato assunto – il datore di lavoro, pur di non licenziarlo, lo utilizzi in mansioni “inferiori”.
In questo caso, il Tribunale veneto si è chiesto se sia lecito modificare in peggio le mansioni senza contraddittorio col dipendente (come invece previsto dalla Carta di Nizza) e se sia possibile ipotizzare un risarcimento del dipendente qualora tale contraddittorio non ci sia stato.
Il Tribunale non è convinto neppure sulla determinazione della sanzione per il personale che abbia scelto di non vaccinarsi.
Non si contesta la possibilità per uno Stato di sanzionare il dipendente “refrattario”, quanto il fatto che sia prevista un’unica sanzione senza alcuna distinzione, senza cioè prevedere una gradazione delle sanzioni, in base al principio di proporzionalità.
Per completezza, si segnala che il Tar Lombardia, con ordinanza del 14 febbraio, ha sollevato – sempre con riferimento al personale sanitario – la questione di costituzionalità dell’obbligo vaccinale, relativamente ad una psicologa no vax sospesa dalla propria attività.
Sebbene sia stata posta con riferimento al personale sanitario (tra le prime categorie soggette all’obbligo vaccinale), la questione potrebbe avere ricadute anche sul personale scolastico.
Com’è noto, la stragrande maggioranza dei dipendenti della scuola risulta vaccinata, ma sono ancora svariate migliaia coloro che mancano all’appello.
Il problema del demansionamento si pone poi per tutti quei dipendenti (cosiddetti “fragili”) che comunque non si possono vaccinare e che vengono spesso adibiti- pur essendo docenti- a compiti propri del personale amministrativo.
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