Home Attualità Covid scuola e lockdown, con i supplenti licenziati quale continuità?

Covid scuola e lockdown, con i supplenti licenziati quale continuità?

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Lo ha spiegato il nostro esperto di legislazione scolastica Lucio Ficara nella diretta Facebook del 23 settembre: con l’Ordinanza Ministeriale n. 83 del 5 agosto, il Ministero dell’Istruzione ha dotato le scuole del primo ciclo del cosiddetto organico covid, 50 mila unità aggiuntive destinate alle scuole secondarie di primo grado e alle scuole primarie, dove non è prevista la DAD per consentire il distanziamento.

In alternativa alla DAD, dunque, più docenti.

Un organico che non va in capo alle GPS e alle GAE ma che rimane di esclusiva pertinenza del dirigente scolastico che assumerà i docenti dalle graduatorie di istituto.

I docenti, da contratto, verranno licenziati per giusta causa in caso di lockdown o comunque di blocco temporaneo dell’attività in presenza per una situazione contingente o per focolaio.

Ma cosa succede alla fine dell’interruzione scolastica? Il Ministero ha previsto che gli stessi docenti, qualora ancora inoccupati, avrebbero precedenza rispetto ad altri colleghi su quelle cattedre presso le quali lavoravano prima del lockdown, per il principio di continuità didattica.

Il punto è che di fatto non tutte le classi verrebbero seguite dagli stessi docenti del pre-lockdown, dato che questi sceglierebbero la nuova cattedra, giustamente, secondo i propri interessi e potrebbero preferire alla continuità un incarico più conveniente, più lungo, più vicino.