L’assenza di un docente in quarantena non si configura come assenza per malattia (a meno che non sussistano ulteriori sintomi che esulino dal COVID): egli, pertanto, dovrà svolgere la DID nella/e classe/i in quarantena, mentre potrà svolgerla (ad oggi senza alcun obbligo) nella/e classe/i in presenza solo nei casi in cui il DS possa garantirne la sorveglianza con personale in servizio. In caso contrario il DS provvederà alla sua sostituzione fino al termine del periodo di quarantena disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021.
Questo è quanto si legge in una faq, aggiornata al 2 dicembre, pubblicata dall’USR Veneto.
L’Ufficio scolastico spiega anche la differenza tra quarantena e isolamento: a differenza della quarantena, misura di salute pubblica rivolta ad una persona sana che sia risultata contatto stretto di un caso COVID-19, l’isolamento riguarda la persona affetta da COVID-19 e consiste nel separarla dal resto della collettività, per prevenire la diffusione del contagio durante il periodo di trasmissibilità.
L’USR conclude: “Qualora il docente dovesse essere posto in isolamento, al contrario, in attesa della possibile approvazione del “Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza”, bisognerà prevederne la sostituzione fino al termine del periodo di isolamento e al conseguente rientro del docente, previa presentazione del certificato di fine isolamento”.