Il Dossier della Camera che accompagna la discussione in Parlamento sul Dl 1/2022 in vista della conversione in legge, chiarisce le modalità di gestione dei casi Covid nelle scuole, precisando le indicazioni già in vigore e le novità introdotte dall’ultimo decreto, i compiti del dirigenti scolastico e quelle del Dipartimento di prevenzione, di cui abbiamo già parlato. Inoltre viene chiarito cosa si intende per sorveglianza sanitaria.
La principale novità del decreto 1/2022 è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing.
Il dossier chiarisce che le tempistiche per l’effettuazione dei test diagnostici sono predisposte dal DdP, che avverte il dirigente scolastico circa le date in cui i contatti scolastici saranno sottoposti a tampone e dovranno recarsi presso le Asp (nel caso delle scuole primarie); mentre nel caso delle scuole superiori l’autosorveglianza con testing comporta che siano gli stessi studenti a segnalare eventuali sintomi.
A ogni modo se il risultato del test è negativo i soggetti possono rientrare a scuola; se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS. Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi.
Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto che la responsabilità di questa disposizione sia delle autorità sanitarie:
• il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing
può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata
dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del
tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito
ad una comunicazione da parte del DdP;
• le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena
sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del
Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure
differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test
diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi
non vanno trattati.
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