Con riferimento al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio per infanzia, primaria e secondaria di I grado, e dall’11 gennaio per le secondarie di II grado, riepiloghiamo alcune regole riguardanti la misurazione della temperatura all’ingresso a scuola.
Controllare la temperatura prima di entrare nell’edificio scolastico è possibile, ma non obbligatorio.
Con una recente FAQ contenuta nella circolare del 5 gennaio, l’USR Lazio spiega quali aggordimenti devono essere messi in atto, ricordando che comunque è necessario che studenti e personale la misurino a casa, così da evitare di circolare per strada e sui mezzi pubblici con una temperatura superiore alla soglia prevista (37,5 gradi).
Qualora la scuola decida di procedere anche con la misurazione della temperatura all’ingresso, sarà possibile farlo purché le famiglie e le organizzazioni sindacali siano preventivamente informate di tale organizzazione e siano rispettate le indicazioni del Garante per la privacy è la prassi pubblicata dall’Associazione nazionale dei medici competenti.
Il Garante ritiene che la misurazione della temperatura all’ingresso sia compatibile, sinché perdura l’emergenza epidemiologica, con la legislazione e la normativa in materia di privacy, purché non sia registrato il dato relativo alla temperatura corporea rilevata.
In proposito, riportiamo la seguente FAQ:
È ammessa la misurazione a scuola della temperatura agli alunni? (data di pubblicazione 1/12/2020)
Come già chiarito dal Ministero dell’istruzione (https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html; v. FAQ n. 7 della sezione n.7 “Gestione di casi sospetti e focolai”), misurare a casa la temperatura corporea prima di recarsi a scuola è una regola importante per tutelare la propria salute e quella degli altri. Consente infatti di prevenire la possibile diffusione del contagio nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto utilizzati, quando si attende di entrare a scuola, o in classe (cfr. Protocollo del 6 agosto 2020 cit.).
Il “Protocollo di sicurezza per la ripresa dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, stabilisce poi che “qualora le Regioni e i singoli enti locali lo dispongano, nei servizi educativi, va favorita la misurazione della temperatura corporea in entrata dei bambini, di tutto il personale docente e ausiliario presente nella struttura e dei c.d. “fornitori” (cfr. par. 2 Protocollo cit.).
In ogni caso, la misurazione della temperatura corporea va effettuata nella gestione di casi di alunni sintomatici durante l’orario scolastico all’interno dell’istituto scolastico.
Considerato che la rilevazione della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679), non è invece ammessa la registrazione della temperatura rilevata associata al singolo alunno.
L’Associazione nazionale dei medici competenti ha pubblicato una prassi in merito alla misurazione della temperatura sul luogo di lavoro.
La prassi prevede che la misurazione della temperatura sia effettuata da «un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato al primo soccorso) o altro personale aziendale addestrato soprattutto a evitare un c.d. contatto stretto e a saper gestire una situazione di disagio – il diniego di ingresso di un dipendente». La prassi, che dovrà essere letta e rispettata, specifica anche quali dispositivi di protezione individuale siano necessari (mascherina, guanti, camice, protezione facciale). I dispositivi in questione e il termometro, del tipo adatto alla misurazione a distanza, potranno essere acquistati utilizzando le risorse finanziarie già assegnate alle scuole.
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