La scuola torna essere scuola del Covid, con tutto ciò che ne consegue. Come abbiamo anticipato è sempre più frequente il caso di sindaci che chiudono gli istituti in interi territori o Comuni, ricorrendo alla DaD in concomitanza con la crescita dei contagi.
Possono farlo? Si tratta di una disposizione legittima? A seguire qualche chiarimento. A differenza dell’anno scolastico passato, dove la didattica in presenza veniva sostituita da quella a distanza per semplice volere di un presidente di Regione che il più delle volte agiva sull’intero territorio regionale alla prima avvisaglia di contagio, quest’anno la didattica in presenza è più blindata. Per ricorrere alla DaD, insomma, bisogna che si verifichino alcune condizioni precise.
Oggi un presidente di regione o un sindaco non può mandare in DaD un intero territorio se non in questa ipotesi: “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”.
È quanto si legge nella nota esplicativa di accompagnamento al protocollo di sicurezza dell’estate scorsa, una disposizione che viene ribadita dalla Faq del Ministero dell’Istruzione.
In altre parole, perché un sindaco, o chi per lui, sia autorizzato a chiudere le scuole e a mandare in DaD gli studenti di interi territori, è necessario che quei territori vengano definiti zone arancioni/rosse e che in essi vengano riscontrati pericolosi focolai.
Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “… al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e
scolastici “sono svolti in presenza”.
La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 20214.
Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in
presenza”. Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che – sino al 31 dicembre 2021 – per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza.
In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata che, come possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed
apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti.
Peraltro, la capitalizzazione delle migliori esperienze didattiche in tempo di pandemia costituisce materia prima per riflettere sulla pratica del fare scuola e per innovare ciò che non “funziona” più.
La didattica digitale integrata – secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 20206: sarà anche la risposta all’eventuale quarantena disposta dalle autorità sanitarie competenti – di gruppi classe e singoli alunni.
Impregiudicata, comunque, la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” (articolo 1, comma 4).
Esistono situazioni in cui è possibile il ritorno alla Didattica Digitale Integrata? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale.
Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, esclusivamente nelle zone rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio nella popolazione scolastica, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Sindaci, possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.
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