Innanzitutto – chiarisce l’ordinanza – in sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. L’esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”.
Crediti massimi, anno per anno
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
Il credito scolastico è legato alla media dei voti. I voti andranno dunque convertiti in crediti, secondo i criteri stabiliti nell’ALLEGATO A all’ordinanza del MI.
Il punteggio finale del candidato
Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Dlgs 62/2017, a conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti.
Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.
Si può acquisire credito aggiuntivo?
Sì, lo stabilisce sempre l’ordinanza del Mi. In sede di riunione preliminare, infatti, la sottocommissione definisce, oltre alle modalità di conduzione del colloquio, anche i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti. Inoltre sempre in questa sede si stabiliscono anche i criteri per l’attribuzione della lode.
La lode
La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di credito aggiuntivo.
Le condizioni per ricevere la lode sono le seguenti: a) che il candidato abbia conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b) che il candidato abbia conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.