Fermo restando che la legge sulla riforma del voto di condotta, tanto voluta dal Ministro Valditara, è stata già licenziata dalle Camere del nostro Parlamento, bisogna fare presente che il suo cammino attuativo non è affatto concluso. Per attuare tale legge serve un DPR ad hoc, che modifichi il regolamento attuale e preveda tutte le novità introdotte appunto dal disegno di legge 1830 approvato il 24 settembre 2024.
È importante sottolineare che il disegno di legge 1830 ha modificato alcuni aspetti del vecchio decreto legislativo n.62/2017, in particolare l’art.15 del suddetto decreto al comma 2 viene modificato introducendo il comma 2-bis: “Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi”.
Tale norma introdurrà una condizione sine qua non, in cui il 9 o il 10 in condotta saranno condizione necessaria, ma non sufficiente, per ottenere, nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante per il raggiungimento di una specifica media dei voti (compreso il voto di condotta e il voto di educazione civica), il valore massimo di punteggio.
Con l’introduzione del suddetto comma 2-bis dell’art.15 del d.lgs. 62/2017 e la futura attuazione della legge di riforma del voto di condotta, dopo ovviamente il parere del Consiglio di Stato e la modifica del regolamento (adempimenti necessari e che porteranno via alcuni mesi di tempo), uno studente di classe quarta di un liceo, con 9,6 di media aritmetica e 8 in condotta dovrà accontentarsi di un credito di 12 punti su un massimo di 13 disponibili. Mentre uno studente della medesima classe con la media di voti 8,1 e 9 in condotta , potrebbe ottenere ugualmente 12 punti, ovvero il massimo del punteggio tra 11 e 12 punti, per avere la condizione del 9 in condotta.
In buona sostanza due studenti della stessa classe con due medie diverse e con un divario di 1,5 punti di media, potrebbero uscire con lo stesso punteggio di credito scolastico.
Altro caso che potrebbe capitare è quello di vedere due studenti della stessa classe, uno con media voti 7,1 e 9 in condotta e l’atro con media voti 8 con 8 in condotta, ebbene l’alunno con una media inferiore dei voti, potrebbe avere un credito maggiore del compagno.
Forse la norma andrebbe rivista e modellata per non consentire situazioni al limite della legittimità o storture che andrebbero a toccare la meritocrazia degli studenti. A tal proposito si dovrebbero esprimere il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, sarà interessante aspettare il parere del Consiglio di Stato e vedere se qualcosa cambierà a livello di decreti attuativi.
Una riflessione di buon senso è quella di rispettare il merito della media dei voti, mantenendo la regola che stabilisce il raggiungimento del massimo punteggio della fascia di appartenenza per tutti coloro che hanno una media superiore o uguale allo 0,5 e lasciando invece la condizione necessaria, ma non sufficiente, del possedere un voto di almeno 9 decimi di condotta solo nei casi di chi abbia una media di voti con il decimale inferiore allo 0,5.
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