All’art. 2 sono elencati i criteri di nomina dei presidenti delle commissioni per gli esami di stato. Infatti, questo articolo recita: “Il presidente è nominato tra il personale dirigente e docente della scuola secondaria superiore, secondo il seguente ordine di precedenza:
a) dirigenti di istituti statali d’istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d’istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nelle scuole secondarie superiori;
c) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d’istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di dirigente scolastico nelle scuole d’istruzione secondaria superiore;
d) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d’istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
e) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo”.
Da ricordare che nello stesso decreto l’art 8 espone i divieti di nomina nel seguente modo:
“1. Non si dà luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:
a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;
b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola;
c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni;
d) aspettativa o distacco sindacale.
2. Non si dà luogo alla nomina a presidente del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestati in sede disciplinare”.
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