Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita nelle scuole

Sono nell’ordine:

1) “ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio d’incendio medio/basso;  

2) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;  

3) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai seguenti valori: 15–30 metri (tempo max. di esodo 1 minuto) per aree a rischio d’incendio elevato; 30–45 metri (tempo max di esodo 3 minuti) per aree a rischio d’incendio medio; 45–60 metri (tempo max di esodo 5 minuti) per aree a rischio d’incendio basso;  

4) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;  

5) i percorsi di uscita in un’unica direzione (per quanto possibile) devono essere evitati; e nel caso in cui tale condizione non può essere soddisfatta, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano (uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto dagli effetti di un incendio, ad esempio un uscita che immette in un luogo sicuro, in un percorso protetto o su una scala esterna, ndr) o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere da: 6–15 metri (tempo max = 30 secondi) per aree a rischio elevato; 9–30 metri (tempo max = 1 minuto) per aree a rischio medio;   12–45 metri (tempo max = 3 minuti) per aree a rischio basso; 

6) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);  

7) le vie di uscita devono disporre di una larghezza sufficiente, in relazione al numero massimo delle persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro; tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;

8) ogni locale, o piano dell’edificio, deve disporre di numero sufficiente di uscite di larghezza adeguata all’uso;

9) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad ecce-zione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all’uscita su luogo sicuro non superi rispettiva-mente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);

10) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento.

Aldo Domenico Ficara

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