Mentre il regio decreto n. 1297 del 1928 relativo alla scuola elementare ne decreta la presenza in questo modo per le cinque classi elementari, infatti, la tabella degli arredi e del materiale occorrente nelle varie classi e dotazione della scuola, prevede per la prima classe il crocifisso e il ritratto di S.M. il Re.
Il parere del Consiglio di Stato del 1988 considera “tuttora legittimamente operanti” i due R.D. che prevedono l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, e rimarca che essi non possono essere considerati implicitamente abrogati dalla nuova regolamentazione concordataria sull’insegnamento della religione cattolica.
Esso inoltre sottolinea come il crocifisso, “a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa”. Un secondo parere del Consiglio di Stato del 2006 (dopo quello del 1988), il n. 556 risponde a un ricorso dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) con un’esposizione lunga e dettagliata, quasi a voler puntualizzare in modo definitivo la questione.
Questa esposizione ribadisce che i due RD sono tuttora in vigore, aggiungendo che “il riferimento alla natura del regime [il fascismo] che governava il Paese all’epoca dell’emanazione delle citate norme regolamentari e al loro utilizzo talvolta strumentale, non può affatto comportare la loro abrogazione, sia perché si tratta di considerazioni metagiuridiche, sia perché la norma, una volta emanata, prescinde dalla sua occasione storica e mantiene la sua validità fino a che non intervenga un atto o fatto giuridico (e non storico) a valenza abrogativa”.
Si ricorda infine, come puntualmente riportato su Wikipedia, che la Corte europea per i diritti dell’uomo il 3 novembre 2009 con la sentenza Lautsi v. Italia stabilì che il crocifisso nelle aule è “una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione”.
Tale sentenza è stata poi ribaltata in 2º grado il 18 marzo 2011, quando la Grand Chambre, con 15 voti a favore e due contrari, ha assolto l’Italia accettando la tesi in base alla quale non sussistono elementi che provino l’eventuale influenza sugli alunni dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.