Cud 2011: i criteri per l’elaborazione e il rilascio del modello
I Cud sono stati prodotti esclusivamente in formato elettronico e resi disponibili ai singoli amministrati sul portale StipendiP.A., così come previsto dall’articolo 1 comma 13 della legge finanziaria 2008, e ad uso degli uffici competenti è stata inserita, nell’applicazione Spt Modelli, un’apposita sezione contenente l’elenco, per ciascun ufficio di servizio, dei dipendenti cessati al 28 febbraio 2011. si tratta degli elenchi che gli uffici dovranno utilizzare per verificare le situazioni per le quali è necessario provvedere direttamente alla notifica o alla consegna del modello Cud.
Con riguardo al sisma Abruzzo, al punto 14 è stata indicata l’Irpef sospesa per i contribuenti che hanno usufruito della sospensione degli obblighi tributari in riferimento all’ordinanza n. 3837 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010) che ha disposto la proroga della sospensione delle ritenute Irpef fino al 30 giugno 2010 per la provincia dell’Aquila, di Teramo e di Pescara. Nelle annotazioni, invece, saranno riportati gli importi dell’addizionale regionale, dell’acconto e del saldo dell’addizionale comunale certificati nel Cud precedente e non trattenuti a seguito della predetta sospensione.
È stata, altresì, prevista la rateizzazione in due rate (febbraio e marzo 2011) di eventuali debiti da conguaglio fiscale superiori a 300 euro e per il personale per il quale lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio 2011 non è stato emesso, perché, ad esempio, in part-time verticale o aspettativa, il Cud è stato regolarmente elaborato senza riportare nelle annotazioni l’indicazione “addizionali all’Irpef calcolate e non recuperate” e certificando l’eventuale conguaglio fiscale a debito nel punto 73 – “Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio”. Sulle prime rate utili, il sistema provvederà automaticamente a recuperare tali debiti fino alla rata di dicembre 2011 compresa.
Invece, per il personale cessato entro il 1 febbraio 2011 non sono state calcolate le addizionali regionali e comunali ed i conguagli contributivi, ed inoltre è stato inibito il conguaglio fiscale, indipendentemente dalla causale di cessazione; per tale personale, pertanto, il Cud prodotto per tale personale riporta nelle annotazioni l’indicazione “obbligo della dichiarazione dei redditi”.
Dalla rata di marzo 2011, per gli uffici sarà possibile rielaborare on-line eventuali modelli Cud utilizzando l’apposita funzione presente nel menù di aggiornamento “Aggiornamento partite/Competenze fisse/Dati fiscali/Modello Cud”. In fase di rielaborazione on-line non è prevista la rateizzazione automatica di conguagli superiori a 300 euro e per una stessa partita non si possono effettuare più di nove elaborazioni on-line.
Per visionare l’informativa del Mef n. 33 del 14 marzo 2011, consulta il box “Approfondimenti” di questa pagina.