Venerdì 23 settembre il Prof Ficara su tecnicadellascuola.it ha pubblicato un interessante articolo sulla “culpa in vigilando”. Mi trovo perfettamente d’accordo con quanto scritto.
Ho solo due integrazioni da fare. Una di di tipo formale, l’altra sostanziale. Il ragionamento che segue dimostrerà che i due elementi sono intrecciati.
Iniziamo dal titolo dell’articolo-domanda. A mio parere è equivoco, in quanto implicitamente rimanda a una soluzione non adeguatamente certificata e contraria alle sentenze della Cassazione. Queste fanno capo sempre al docente, soggetto chiamato a rispondere del dovere di vigilanza sul minore (cfr. sentenza n. 3695 del 25 febbraio 2016). Non conosco pronunciamenti della Corte suprema che chiamino in causa altri operatori scolastici (ultimo esempio: docente chiamato in causa per incidente occorso in bagno).
La posizione ormai consolidata della Cassazione ha un fondamento giuridico: l’articolo 2048 del Codice Civile. Questo recita al comma 2: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.”. Quindi se stiamo alla lettura stretta del comma non si prevedono altri soggetti responsabili, diversi dagli insegnanti.
E veniamo all’elemento sostanziale, quello che potrebbe – uso il condizionale, perché poi la soluzione prospettata deve passare attraverso l’interpretazione del giudice – costituire una soluzione. Mi riferisco al coinvolgimento del personale scolastico o di persona preposta dal Ds. Bene.
Per dare una valenza giuridica a questa soluzione, occorre che questa sia preventivamente codificata nel Regolamento d’istituto. Innanzi tutto la soluzione evita le molte discussioni tra gli insegnanti e gli operatori scolastici, in quanto definisce in modo più stringente la sequenza e i soggetti coinvolti in caso di ritardo del genitore.
Qualcuno dirà: ma questo compito è già previsto nel mansionario dei collaboratori scolastici, quindi è inutile! Vero, ma per evitare cavilli giuridici in sede dibattimentale, suggerisco il suo inserimento nel Regolamento con una più precisa determinazione della sequenza.
E’ imperativa la formalizzazione nel Regolamento, invece nel caso di coinvolgimento di un altro docente preposto a questo compito di affidamento e codificato in un contratto ad hoc.
In sede dibattimentale il giudice basa il suo pronunciamento su elementi oggettivi. E più questi sono, meglio è per la posizione del docente di classe coinvolto.
In altri termini, occorre che la procedura sia prevista e documentata. Diversamente le parole, il “me lo ha richiesto…”, “il me lo ha ordinato a voce il Ds…”, per un giudice contano zero.
C’è un detto che magistralmente riassume l’importanza del documento sulla parola: “scripta manent, verba volant”. Quindi, ben vengano queste soluzioni, ma devono essere previste nel Regolamento.
Come si evince dal mio ragionamento l’aspetto formale e sostanziale, di cui parlavo all’inizio, sono intrecciati. Pertanto avrei dato questo titolo: “Se ci sono le carte, l’insegnante di classe, non è obbligato a consegnare direttamente il minore”.
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