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Culpa in vigilando, quando l’evento ha una causa fortuita

Culpa in vigilando, un’interessante sentenza che assolve l’insegnante, perché l’evento ha avuto una causa fortuita. Sentenza significativa che aiuta a comprendere quali circostanze possono scagionare il docente.

Culpa in vigilando, la vicenda

Culpa in vigilando, non sempre il docente è responsabile. I genitori ci provano con la complicità di avvocati, che ovviamente fanno il loro mestiere.
La vicenda. Uno studente si infortuna in palestra, durante una partita di pallamano. Durante una fase di gioco il ragazzo scivola e cadendo  urta  la panchina di legno, dove sedevano i giocatori di riserva, riportando lesioni alla bocca. Da qui la richiesta di risarcimento dei genitori .

La causa fortuita assolve il docente

In questi casi il genitore deve solo dimostrare che il figlio era presente a scuola. L’onere della prova finalizzata a discolpare spetta in primis all’Amministrazione , la quale può in un secondo momento rivalersi sul docente, ma solo nei casi di dolo o colpa grave (Legge 312/80 art.61).
L’art. 2048 comma 3 ribadisce il criterio dell’onere della prova, circoscrivendolo al docente “le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto“.

Detto questo, i giudici hanno assolto  il docente in quanto l’evento ha avuto una causa fortuita, derivante unicamente dalla normale dinamica di gioco. Si legge nella sentenza: “la partita rientrava nella normale attività didattica della scuola;… non vi era stata alcuna azione scorretta o comunque fallosa di altri giocatori;… la partita si è svolta interamente sotto il controllo diretto dell’insegnante;… il campo di gioco era perfettamente libero ed idoneo alla partita;… l’insegnante aveva preventivamente istruito i giocatori”.
Sulla presenza della panchina, causa del danno i giudici saggiamente scrivono: “essendo notorio che i campi da gioco siano fiancheggiati da una o più panchine per consentire ai giocatori di riserva di stare seduti, sicché la presenza della stesse costituisce ordinario completamento del campo da gioco, e non certamente in sé una insidia.
Da qui il riconoscimento che l’incidente ha avuto una causa fortuita, decretando quindi l’assenza di  ogni responsabilità da parte del docente.

di Gianfranco Scialpi

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