Riporto qui il commento ad una recente sentenza ( 10516/17 ) dove il Miur e l’insegnante sono stati condannati ” a risarcire due genitori che avevano perduto il figlio a seguito di un incidente avvenuto in prossimità della scuola”
Il pronunciamento chiarisce un principio: il passaggio di responsabilità del controllo sul minore deve essere diretto. In altri termini, la consegna deve avvenire in prossimità del genitore o di altro adulto delegato o autorizzato e in assenza di potenziali pericoli.
Quindi il “ senza soluzione di continuità” prevede la vicinanza ragionevole dell’adulto! Da qui non possono essere proposte come attenuanti la conclusione del proprio orario di servizio o “il fuori dal perimetro della scuola” e ancor meno ragioni pedagogiche ( autonomia del bambino). In quest’ultimo caso, si può essere in disaccordo, ma il giudice sul suo tavolo non ha i testi di M. Montessori!
E’ evidente che in tutti i casi nei quali è coinvolto un minore, prevale su tutto il suo diritto costituzionale alla sicurezza e protezione ( art. 30 e 31 ). Tale diritto è confermato, e non poteva essere altrimenti, dalla Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ( 1989 ) . Nello specifico l’art. 3 recita: “… l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
1.Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
2.Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.”
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