Dopo la circolare 152 di agosto, l’Inps interviene nuovamente sulla questione del congedo parentale fruito in modalità oraria, fornendo con messaggio 6704 del 3 novembre ulteriori precisazioni sulla possibilità di cumulare tale assenza con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
L’Istituto previdenziale ha così evidenziato quali permessi sono compatibili e quali non lo sono con la fruizione oraria del congedo parentale di cui all’art. 32 del T.U.
In particolare, non sono compatibili:
- il congedo parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.);
- i riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.);
- i permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.).
Sono, invece, compatibili:
- i permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104);
- i permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104).
L’Inps ha infine ricordato che la contrattazione collettiva, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dalla norma, ma che in ogni caso, in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, valgono le regole di cui sopra.