In questi ultimi tempi si è parlato molto di alcune malattie croniche della scuola e di come curarle. Si sono addirittura coniati termini che nemmeno il grande Ippocrate, 2500 anni orsono, aveva mai catalogato, come per esempio il morbo della “supplentite”. Questa malattia ha consentito il proliferare di precari, che avendo l’opportunità di fare supplenze brevi, o anche meno brevi, hanno raggiunto negli anni una certa anzianità di servizio.
A causa di questa supplentite sono stati fatti numerosi concorsi riservati e addirittura, a fine anni ’90 a cavallo con il nuovo millennio, numerosi corsi abilitanti. Anche più recentemente i malati di “supplentite” hanno ricevuto l’opportunità di abilitarsi, con i cosiddetti PAS (percorsi abilitanti speciali).
Quindi urgeva, secondo le indicazioni mediche del governo Renzi, mettere rimedio a questo fenomeno delle supplenze facili, per evitare il fenomeno incontrollato del precariato. Come rimedio a questo fenomeno, arriva in soccorso l’art. 6/bis del DdL 2994.
Cosa prevede questo articolo? Si tratta di un provvedimento che dà al dirigente scolastico, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi dell’autonomia di una scuola, la possibilità di effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d’istruzione di appartenenza.
In buona sostanza, questo significa che, se in un istituto comprensivo, una docente della scuola secondaria di primo grado di inglese si dovesse assentare per 10 giorni, il dirigente scolastico potrebbe sostituirla anche con una maestra della scuola primaria, ma utilizzata nell’organico dell’autonomia, che sia in possesso della laurea di lingue straniere.
Oppure in un istituto d’istruzione superiore dove c’è il liceo scientifico e il tecnico industriale, se si assentasse il docente di matematica del liceo, sempre per un periodo non superiore ai 10 giorni, questo potrebbe essere sostituito da un docente dell’organico dell’autonomia, che presumibilmente abbia una laurea scientifica. Quindi dobbiamo dire addio alle supplenze brevi di docenti individuati dalle graduatorie d’istituto e tra quelli che hanno specifica abilitazione con quel dato insegnamento.
Nel disegno di legge della Buona Scuola, al comma 2 dell’art. 7 si dispone che il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possegga titoli di studio, validi per l’insegnamento della disciplina, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire. Cosa vuol dire questo? Che probabilmente verrà curata la “supplentite” ma ci sarà il rischio di contrarre la “carentite”.
Infatti è immaginabile come potrà insegnare una data materia un docente che non è abilitato in quella disciplina, potrebbe anche non essere all’altezza e quindi offrire un insegnamento carente. Quindi attenzione, dalla “supplentite” si potrebbe passare ad una malattia peggiore: la “carentite”.
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