Categorie: Generico

Curricula degli studenti e dei laureati: il consenso non serve più

Con una circolare congiunta dei ministeri del Lavoro e dell’Istruzione del 4 agosto 2011 sono state illustrate le novità introdotte dal Collegato Lavoro, prima, e dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, poi, in materia di attività di intermediazione ad opera delle scuole secondarie di secondo grado e delle Università. 
Alla luce del nuovo quadro normativo, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, le Università pubbliche e private e i consorzi universitari sono autorizzati ope legis all’attività di intermediazione nel rispetto di specifici obblighi.Innanzitutto, si semplifica notevolmente la procedura di autorizzazione all’attività di intermediazione per gli istituti superiori, venendo meno, in particolare, la necessità di  richiedere l’autorizzazione come previsto dal previgente art. 6 del D.Lgs n. 276/2003. Infatti, sulla base del novellato art. 6 gli istituti di scuola secondaria di secondo grado sono direttamente autorizzati all’attività di intermediazione, nel rispetto dei seguenti obblighi:
– pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; 
– interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro tramite del portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it);
– rilasciare a Regioni e Ministero del Lavoro ogni informazione utile per il monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. 
Analoghi obblighi interessano le Università e i consorzi universitari. Non è, quindi, necessario alcuno specifico consenso da parte degli studenti, in quanto la raccolta e la diffusione dei curricula è un’operazione necessaria per l’esercizio dell’attività di intermediazione. Facoltativa è la pubblicazione di indirizzo, numero di telefono e numero di fax, mentre è obbligatorio pubblicare almeno uno dei due dati tra indirizzo e-mail e numero di cellulare. Le scuole e le Università interessate saranno iscritte in un apposito albo, secondo modalità che saranno comunicate successivamente.
In caso di mancato conferimento dei dati relativi al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro (compresa la mancata pubblicazione dei curricula da parte delle scuole ed università che svolgono attività di intermediazione) è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro, nonché la cancellazione dall’albo.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Cellulari scuola; Nocera: “E’ giusto aver salvato dal divieto gli alunni con disabilità”

Dal professore Salvatore Nocera, uno dei massimi esperti italiani di inclusione e disabilità riceviamo e…

17/07/2024

Concorso DS 2017, molti partecipanti ancora in ballo 7 anni dopo

Penso che sia utille per tutti sapere qualcosa di più sulle vicende giudiziarie che hanno…

17/07/2024

Decreto scuola: Paola Frassinetti (FdI) e Rossano Sasso (Lega) entusiasti, ma le proteste non mancano

Mentre proseguono le proteste delle opposizioni e di movimenti e comitati contro le diverse misure…

17/07/2024

Flavio Briatore sugli stipendi: “Come fanno vivere le famiglie con 4000 euro al mese? Bisogna aumentare i salari”

Flavio Briatore, ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, ha affrontato vari…

17/07/2024

Nuove regole per promuovere l’inclusione degli alunni stranieri

Il governo nel presentare il decreto n° 71 del 30 maggio 2024 alla camera, nel…

17/07/2024

Falso allarme Covid scuola: condannato il docente

Nel 2020, un docente di un istituto di Pescara aveva lanciato un allarme infondato circa…

17/07/2024