Con una circolare congiunta dei ministeri del Lavoro e dell’Istruzione del 4 agosto 2011 sono state illustrate le novità introdotte dal Collegato Lavoro, prima, e dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, poi, in materia di attività di intermediazione ad opera delle scuole secondarie di secondo grado e delle Università.
Alla luce del nuovo quadro normativo, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, le Università pubbliche e private e i consorzi universitari sono autorizzati ope legis all’attività di intermediazione nel rispetto di specifici obblighi.Innanzitutto, si semplifica notevolmente la procedura di autorizzazione all’attività di intermediazione per gli istituti superiori, venendo meno, in particolare, la necessità di richiedere l’autorizzazione come previsto dal previgente art. 6 del D.Lgs n. 276/2003. Infatti, sulla base del novellato art. 6 gli istituti di scuola secondaria di secondo grado sono direttamente autorizzati all’attività di intermediazione, nel rispetto dei seguenti obblighi:
– pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
– interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro tramite del portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it);
– rilasciare a Regioni e Ministero del Lavoro ogni informazione utile per il monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
Analoghi obblighi interessano le Università e i consorzi universitari. Non è, quindi, necessario alcuno specifico consenso da parte degli studenti, in quanto la raccolta e la diffusione dei curricula è un’operazione necessaria per l’esercizio dell’attività di intermediazione. Facoltativa è la pubblicazione di indirizzo, numero di telefono e numero di fax, mentre è obbligatorio pubblicare almeno uno dei due dati tra indirizzo e-mail e numero di cellulare. Le scuole e le Università interessate saranno iscritte in un apposito albo, secondo modalità che saranno comunicate successivamente.
In caso di mancato conferimento dei dati relativi al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro (compresa la mancata pubblicazione dei curricula da parte delle scuole ed università che svolgono attività di intermediazione) è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro, nonché la cancellazione dall’albo.
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