Personale

Custode della privacy degli alunni è il dirigente

La Corte dei conti per il Lazio, con sentenza del 28/5/2019 n. 246, ha sanzionato il dirigente scolastico responsabile per il danno indiretto cagionato all’Istituto a seguito del pagamento di una sanzione amministrativa irrogata dal Garante della privacy per la pubblicazione online di una circolare contente dati di scolari minori di età e disabili.

Riportiamo tale proposito quanto letto nel sito Diritto dei servizi pubblici, dove è pure pubblicata la sentenza.

Il dispositivo per sommi capi

Per la Corte dei Conti infatti lo stato di salute di un minore è un dato sensibile, per cui la P.A. è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la violazione del diritto alla privacy, la cui tutela fornita dal D.lgs. n. 196/2003 riguarda il minore ma anche gli altri familiari.

La diffusione delle informazioni sulle condizioni di salute del minore si riflette infatti anche sul genitore o su altro familiare, poiché la situazione del familiare congiunto a persona affetta da invalidità in ogni caso esprime una situazione di debolezza o di disagio sociale, di per sé potenzialmente idonea ad esporre la persona a condizionamenti o discriminazioni.

L’ostensione del dato sulla salute conduce quindi ad una dolorosità e a rischi di discriminazione sociale che riguardano tutti i membri della comunità familiare.

I capi degli istituti scolastici vedono disciplinati poteri e limiti principalmente nel D.lgs. n. 165/2001, che attribuisce loro la responsabilità della organizzazione e gestione scolastica. Pertanto, gli obblighi normativi (in uno alle normative sovranazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, in diretta attuazione disposizioni comunitarie), sono stati disattesi dal dirigente scolastico, che con la sua condotta gravemente sprezzante degli stessi ha leso il diritto alla tutela della riservatezza del minore, causando per sua esclusiva colpa (personale ed in vigilando) l’irrogazione della sanzione, così da creare un danno, indiretto, alle casse dell’Istituto scolastico, in quanto il pagamento di somme con denaro pubblico a causa dell’inosservanza di obblighi imposti normativamente costituisce un aggravio di spesa e sottrae le relative somme all’attuazione degli scopi istituzionali.

Pasquale Almirante

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