Il testo che contiene le ‘Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo è stato approvato alla Camera con 242 sì, 73 no e 48 astensioni.
Il provvedimento è nato, come ha ricordato la relatrice a palazzo Madama Elena Ferrara (Pd), per tutelare i minorenni, puntando sulla prevenzione dei fenomeni di bullismo informatico e sulla responsabilizzazione degli adolescenti, piuttosto che sull’aspetto punitivo e la ‘platea’ dei destinatari è stata allargata anche ai maggiorenni.
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Nel primo articolo si definisce l’identikit del bullo e la relativa estensione in cyberbullismo (quando si realizza con strumenti informatici) che prevedono un atteggiamento aggressivo o la molestia ripetuta a danno di una vittima, in grado di provocarle ansia, isolarla o emarginarla, attraverso vessazioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.
Chi è vittima di atti di cyberbullismo (o in caso il genitore o il tutore del minorenne), può chiedere al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se il gestore non provvede all’esecuzione della richiesta entro 48 ore, il danneggiato può rivolgersi al Garante per la privacy che interviene direttamente entro le 48 ore successive.
Anche chi danneggia – ovvero il bullo – può avvalersi della stessa procedura con una sorta di ‘ravvedimento operoso’. Dalla definizione di ‘gestore’ che è il fornitore del servizio su internet sono esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.
Giro di vite sullo stalking: viene rafforzata l’attuale aggravante per gli atti persecutori online, specificandone in modo più definito i contorni. In sostanza lo stalker sarà punito con la reclusione da uno a sei anni. Pena analoga sarà comminata se il reato è commesso con uno scambio di identità, divulgazione dei dati sensibili, diffusione di registrazioni carpite con violenza o minaccia. In caso di condanna scatta la confisca obbligatoria del computer, telefono o tablet con cui il reato è stato consumato.
La legge sostiene l’attività della Polizia postale e prevede un finanziamento di 220.000 euro nel triennio 2016-2018 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet.
Fino a quando non sia stata presentata querela o denuncia, il questore potrà convocare il responsabile della condotta illecita, ammonendolo oralmente e invitandolo a rispettare la legge, sulla falsariga di quanto viene previsto nelle norme contro lo stalking. Se l’ammonito è minorenne dovrà essere accompagnato dal genitore.
Viene istituito presso la presidenza del Consiglio un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, il cui compito è elaborare un piano d’azione integrato e realizzare una banca dati specifica per il monitoraggio del fenomeno.
Al Miur, l’articolo 4 affida il compito di elaborare le “linee di orientamento” per combattere il fenomeno nelle scuole attraverso la formazione del personale scolastico, misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti e l’istituzione, in ogni istituto, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro bulli e cyberbulli.
Docente antibulli e oscuramento web: ecco la legge sul cyberbullismo
Entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di bullismo e cyberbullismo. Ieri sera l’approvazione alla Camera della proposta di legge, che ora torna al Senato.
Ecco, secondo l’agenzia di stampa Dire, il contenuto della proposta di legge sul cyberbullismo approvata alla Camera.
Identikit del bullo. Entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di bullismo e cyberbullismo. Bullismo e’ l’aggressione o la molestia ripetuta a danno di una vittima in grado di provocarle ansia, isolarla o emarginarla attraverso vessazioni, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Se tali atti si realizzano con strumenti informatici si ha il bullismo telematico.
Oscuramento del web. Chi è vittima di cyberbullismo (o anche il genitore del minorenne) può chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. L’oscuramento può essere peraltro chiesto a titolo riparativo anche dallo stesso bullo del web. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.
Docenti anti-bulli in ogni scuola. In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l’altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.
Stretta sullo stalking telematico. Viene rafforzata l’attuale aggravante per gli atti persecutori online specificandone meglio i contorni. Lo stalker informatico sarà ora punito con la reclusione da uno a sei anni e analoga pena varrà se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia. In caso di condanna scatta la confisca obbligatoria di cellulari, tablet o pc.
Ammonimento da parte del questore. In presenza di reati non procedibili d’ufficio (a condizione che non vi sia querela) il bullo, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Qualora l’ammonimento cada a vuoto, la pena viene aumentata. Se l’ammonito è minorenne, il questore lo convocherà insieme a un genitore.
Piano d’azione e monitoraggio. Presso la presidenza del Consiglio verrà istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
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