È del 4 luglio 2022 la sentenza del Consiglio di Stato che in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge il ricorso dei dirigenti scolastici (concorso 2017) e ordina che sia eseguita dall’autorità amministrativa… in poche parole dalla Dirigenza si torna ai ruoli di appartenenza.
Gli appellanti, professori di ruolo dell’amministrazione scolastica statale, hanno partecipato al concorso, a fronte del mancato superamento dei test pre-selettivi hanno dedotto l’illegittimità delle operazioni, lamentando la violazione dei principi generali in materia concorsuale, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, co. 2 bis, D.P.R. n. 487/94, per avere l’amministrazione ammesso a partecipare alla prova scritta un numero di candidati eccessivamente ristretto, mediante una prova preselettiva tesa a verificare in maniera meramente nozionistica la loro preparazione, determinando una soglia di sbarramento eccessivamente ed arbitrariamente elevata.
Con decreto cautelare del Consiglio di Stato n. 6003/2018, confermato con ordinanza collegiale n. 176/2019, gli appellanti venivano ammessi “con riserva” a partecipare alle prove scritte in un’apposita sessione suppletiva.
L’esito positivo delle prove, secondo i ricorrenti, avrebbe consolidato il diritto alla nomina in ruolo in virtù dell’idoneità concorsuale conseguita.
Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano le determinazioni conclusione del procedimento concorsuale stante il mancato riconoscimento del consolidamento del loro status di candidati in ragione del superamento delle prove concorsuali (cd. principio di assorbimento).
Sicché l’esito positivo delle prove scritte e orali del concorso al quale il candidato è stato ammesso con riserva non vale ad assorbire l’effetto preclusivo del provvedimento di non ammissione emesso all’esito del mancato superamento della prova preselettiva.
L’effetto preclusivo del mancato superamento della prova preselettiva comporta che i ricorrenti appellanti non hanno interesse a chiedere di verificare, in applicazione del principio di conservazione degli atti, la possibilità del loro eventuale inserimento in graduatoria divenuta ad esaurimento ex d.l. 30 dicembre 2019, n. 162.
Il Comitato Trasparenza è Partecipazione che in questi anni ha sempre cercato di far venire a galla la verità anche se scomoda, sia da parte delle istituzioni che da parte della politica, oggi si chiede perché il Tar ha concesso loro la sospensiva e quindi la possibilità di affrontare le prove con riserva dovuta all’esito del processo nel merito e la stessa chance non è stata data anche a noi, ricorrenti allo scritto che chiedevano l’orale con riserva (con preselettiva superata)?
Perché quando hanno stilato la graduatoria e questi, benchè asteriscati, sono divenuti DS?
Erano asteriscati e sono entrati con riserva, hanno firmato atti, uno tra tutti gli esami di Stato, che diverrebbero nulli. Ora come pensa il Ministero di correre ai ripari?
Sono tante le domande e i dubbi che vengono alla mente, ma soprattutto resta l’amarezza di un concorso gestito male.
Comitato Trasparenza è Partecipazione
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