Continuare a praticare la DaD anche il prossimo anno scolastico? Certo che sì. E non solo in caso di nuova pandemia, quindi per ridurre i rischi del contagio così come è avvenuto sempre quest’anno per le scuole superiori. Lo aveva detto qualche giorno fa il ministro dell’Istruzione: “l’anno prossimo, certo sarà possibile per alcuni casi” come quelli dei ragazzi in malattia ma anche per usare comunque gli “strumenti di questa natura”, ha detto Patrizio Bianchi. Ora la disposizione si concretizza a livello normativo, almeno nel primo caso: nel decreto Sostegni Bis approvato dal CdM e pubblicato in Gazzetta ufficiale qualche giorno, nella lettera d) del comma 1 dell’articolo l’articolo 58 viene fornita proprio questa possibilità.
Il testo nel decreto
Tra le “misure urgenti per la scuola” che il decreto introduce, pur sempre “nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti”, vengono introdotte – si legge nel testo approvato dal governo. – delle “misure volte” anche “a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”.
Questo significa che le scuole dovranno continuare a garantire la didattica a distanza in tutti i casi di patologie certificate di un certo rilievo.
Attenzione, però, perché non è detto che debba essere necessariamente praticata la DaD. Infatti, nell’articolo 58 del decreto Sostegni Bis si chiede di garantire la possibilità di “seguire a programmazione scolastica avvalendosi anche” della didattica a distanza: quest’ultima, dunque, viene indicata come una possibilità e non come l’unica modalità di somministrazione delle lezioni in caso di malattia prolungata degli alunni.
L’alternativa alla DaD
Un’alternativa alla DaD potrebbe essere quella di prevedere in collegamento diretto tra il docente in aula, mentre fa lezione, con l’alunno a casa, attraverso una videocamera collegata via internet, quindi in real time: l’allievo, quindi, assisterebbe alla lezione, pur con le limitazioni di apprendimento che ne derivano, senza avvalersi di indicazioni esclusive per lui.
Chi decide lo strumento?
A stabilire quale tipologia di offerta a distanza si dovrà attuare – lo strumento tecnologico – , comunque sarà il singolo insegnante.
Una scelta che dovrà tenere conto della disciplina e delle specifiche necessità didattiche, sempre comunque dopo le decisioni di massima che prenderanno gli organi collegiali di ogni istituto scolastico.