Home Attualità DaD, l’orario di servizio del docente va rispettato

DaD, l’orario di servizio del docente va rispettato

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Il Ministero dell’Istruzione in data 26 ottobre 2020, a seguito dell’ultimo Dpcm sulla scuola, presentato nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e a conferma di quanto definito nell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, ha emanato una Nota che ha in oggetto le Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata.

Insomma, come dovrà svolgersi la didattica a distanza nei prossimi mesi? E come andrà a integrarsi con la didattica a distanza? Quali diritti e quali oneri per i docenti?

Il punto 1

Il punto 1 della Nota recita:

Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (DDI) in forma complementare o in forma esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione. Si ricorda che nulla cambia per quanto concerne la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, la cui attività è da garantire in presenza.

L’articolo non offre spazi di interpretazione: il docente non può esimersi dal fare didattica a distanza, se necessario, ed è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e delle regole deliberate dal Collegio docenti e fatte proprie dal Piano Scolastico sulla DDI.

E per quanto possibile, in relazione alla situazione contingente, l’insegnante dovrà fare in modo di completare il proprio orario di lavoro con attività di potenziamento o di supporto alla didattica.

In ogni caso l’intero istituto dovrà attenersi alle Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020, per come declinate nell’apposito Piano scolastico concordato dalle scuole in seno al Collegio Docenti.

La diversa unità oraria

La nota ministeriale ricorda anche che l’istituto ha facoltà di adottare una diversa unità oraria. Un’ora inferiore ai 60 minuti infatti consentirebbe le relative pause tra un’ora e l’altra, utili alla sanificazione dell’aula e alle altre procedure legate al protocollo di sicurezza anti Covid.