Ricordiamo che nel disegno di legge n. 953 formulato da Valentina Aprea, per quanto riguarda l’avanzamento di carriera e quindi di retribuzione dei docenti, i primi 8 commi dell’articolo n. 17 (Articolazione della professione docente) così si recitavano:
1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L’articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.
2. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell’istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell’ambito dell’istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell’ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.
3. All’interno di ciascun livello professionale di cui al comma 1 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 22, la contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 1.
4. L’attività del personale appartenente ai livelli di docente iniziale e di docente ordinario è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un’apposita commissione di valutazione, in ordine a:
a) l’efficacia dell’azione didattica e formativa;
b) l’impegno professionale nella progettazione e nell’attuazione del piano dell’offerta formativa;
c) il contributo fornito all’attività complessiva dell’istituzione scolastica o formativa;
d) i titoli professionali acquisiti in servizio.
5. La valutazione di cui al comma 4 non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo e adeguatamente documentato in ordine a quanto previsto dalle lettere a) e b) del medesimo comma, che dà luogo alla sospensione temporanea della progressione economica automatica per anzianità del docente. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel portfolio personale del docente.
6. La commissione di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal dirigente dell’istituzione scolastica o formativa, è composta da tre docenti esperti, eletti all’interno della medesima istituzione scolastica o formativa, e da un rappresentante designato a livello regionale dall’organismo tecnico rappresentativo di cui all’articolo 20. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.
7. L’avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell’attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
8. L’avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell’aspirante ed espletato a livello di reti di scuole “.
Oggi con “La Buona Scuola“ di Renzi il merito degli insegnanti non sarà più fondato sull’anzianità del servizio (esperienza didattica), ma sui crediti accumulati in un triennio lavorativo. Infatti, ogni 3 anni, due terzi di tutti i docenti di ogni scuola o rete di scuole avranno diritto ad uno scatto di retribuzione. Si tratterà del 66% di quei docenti della singola scuola (o della singola rete di scuole) che avranno maturato più crediti nel triennio precedente. In altre parole il primo scatto arriverà non prima del 2018 e potrà essere erogato solo a due docenti su tre.
L’attribuzione degli aumenti (circa 60 euro) avverrà in base a tre tipologie di crediti il cui funzionamento non è stato ancora completamente chiarito dall’esecutivo. Si tratta dei crediti didattici, crediti formativi e crediti legati allo svolgimento di incarichi di collaborazione con il dirigente scolastico.
Ma sarà tutto oro quello che luccica?
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