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Dall’U.s.r. Piemonte indicazioni per lo svolgimento delle attività alternative all’IRC

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Con la circolare 8370 del 5 ottobre 2015 l’U.s.r. per il Piemonte ha fornito indicazioni in merito all’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e al pagamento delle relative ore.

In particolare, con riferimento alle modalità di individuazione dei docenti, l’Ufficio ricorda che l’insegnamento può essere attribuito a:

  1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
  2. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
  3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
  4. in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) b) e c), i dirigenti scolastici dovranno scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.

Riguardo ai docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, la Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 50 del 2014 esclude la possibilità superare, con il conferimento delle ore eccedenti, un orario di cattedra di complessive 24 ore settimanali.

Inoltre, possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità; i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico.