Categorie: Didattica

Dall’Usr Emilia Romagna indicazioni operative sulle attività alternative all’IRC

Normativa vigente e giurisprudenza sono concordi nel ritenere obbligatoria l’attivazione degli insegnamenti alternativi alla religione.

L’obbligatorietà è ribadita dalla Circolare regionale n. 1761 del 18/2/2015, con la quale l’U.s.r, per l’Emilia-Romagna fa il punto su alcuni aspetti, anche di ordine pratico, riguardanti l’attivazione delle attività alternative all’IRC.

In particolare, per quanto riguarda le modalità di impiego del personale docente per lo svolgimento delle attività didattiche “alternative”, l’Ufficio regionale ricorda che le norme di riferimento hanno individuato quattro tipologie di destinatari e altrettante corrispondenti modalità di retribuzione:

a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);

b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);

c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);

d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Con il messaggio n. 87 del 7 giugno 2012, il Ministero dell’Economia ha poi chiarito le modalità operative per la trasmissione dei contratti ai fini del pagamento di tali attività, e in tale occasione ha precisato che:

  • possono essere titolari di contratto per ore alternative sia docenti di ruolo che i docenti a tempo determinato, con esclusione dei titolari di supplenza breve o indennità di maternità;
  • i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico;
  • nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino a un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.
Lara La Gatta

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