In vista del termine dell’anno scolastico, si accende il dibattito sulla valutazione degli alunni: come abbiamo avuto modo di scrivere su questa testata, poiché sembra quasi certo che si andrà avanti con la didattica distanza sino a giugno, diventa preminente l’esigenza di capire come si andrà verificare per ogni alunno la quantità e qualità del suo operato da quando, tra fine febbraio ed inizio marzo, si sono interrotte le lezioni in presenza.
Il problema è capire, innanzitutto, come ratificare tutti i giudizi di tipo formativo che i docenti hanno adottato nelle ultime settimane da casa: perché se è vero che la didattica distanza non dà emozioni, come hanno avuto modo di rilevare quasi la metà degli studenti intervistati da “Proteo Sapere” è altrettanto vero che i docenti non potranno esimersi dall’assegnare le valutazioni finali.
Una delle modifiche al testo del decreto “Cura Italia” approvato d’urgenza a metà marzo riguarda infatti proprio la valutazione degli alunni. E sgombra i dubbi sul fatto che i voti vadano assegnati.
Come abbiamo avuto modo di scrivere in anteprima, l’articolo 87 comma 3 riporta che “la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività” tradizionali.
Come se non bastasse, nel dossier prodotto dall’ufficio legislativo della Camera si legge che anche quest’anno il consiglio di classe “attribuisce alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza – per l’anno scolastico 2019/2020 – gli stessi effetti di quella normalmente prevista”. Con il fine di “garantire efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza anche qualora la stessa valutazione venga svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente”.
A questo punto, il concetto è chiaro: le attività svolte con la didattica on line vanno valutate alla stregua di quelle in presenza.
Certamente, dopo questo passaggio legislativo, il ministero dell’Istruzione potrebbe fornire maggiori indicazioni su come attuare la valutazione e quale genere di “situazioni” potrebbero essere utili per andarla a determinare.
Pur rispettando l’autonomia scolastica, in particolare le facoltà dei Collegi dei docenti, da Viale Trastevere potrebbe partire una nota con la quale evitare che vi siano delle difformità nel considerare la didattica a distanza prodotta dagli alunni.
E alla luce del fatto che la valutazione del compito e dell’interrogazione potrebbe non essere esauriente per giungere ad una valutazione oggettiva, una soluzione proposta da alcuni pedagogisti potrebbe essere quella di uscire dall’idea della valutazione meramente sommativa: si dovrà trovare il modo, in pratica, di determinare i progressi dell’alunno riscontrabili anche attraverso ulteriori modalità. Come gli interventi durante le lezioni on line sincrone, la puntualità di “arrivo” alle lezioni on line, la coerenza delle affermazioni con gli elaborati e le ricerche prodotte o il rispetto delle scadenze imposte dal docente.
Quello che scaturirà da tutte queste circostanze formative, anche attraverso delle griglie di valutazione specifiche per la didattica a distanza, naturalmente approvate dagli organi collegiali, si potrà sintetizzare certamente con un giudizio, anche articolato.
Dal quale, in sede di scrutinio, si evincerà un voto. E anche se, solo per quest’anno (in deroga al D.P.R. n. 122 del 2009 e al Decreto Legislativo n. 62 del 2017) non si determineranno bocciature o sospensioni del giudizio perché, tranne gli alunni delle classi non terminali della secondaria, tutti verranno ammessi settembre, si tratterà comunque di assegnare un voto espresso in decimi. Anche nel tempo del Coronavirus che ha chiuso tutte le scuole per mesi.
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