L’utilizzo del registro elettronico, da parte di un docente, in modo tale che una particolare comunicazione arrivi pubblicamente alle famiglie e ai docenti del Consiglio, potrebbe essere una condotta illecita ai fini della tutela dei dati personali degli studenti. È quanto asserisce il Garante della privacy, con il provvedimento n.421 del 28 settembre 2023, riferendosi ad una comunicazione inviata, alle famiglie degli studenti di una classe e ai docenti del Consiglio, in cui si davano informazioni sulla cattiva condotta di due specifici alunni.
L’insegnate XXX della classe Z, dell’Istituto Comprensivo Y ha inviato una e-mail – contenente informazioni relative al comportamento “non consono” tenuto in classe e nei confronti dell’insegnante stessa e dell’insegnate supplente, dagli studenti A e B – oltre che ai genitori di A e B, anche agli insegnanti della classe e alla dirigente scolastica, e a tutti i genitori degli altri alunni mediante inserimento “dei relativi indirizzi nel campo denominato “copia conoscenza nascosta”. Con tale e-mail la docente comunicava il comportamento tenuto dai due ragazzi chiarendo che non avevano avuto nessun rispetto per la supplente e l’insegnante XXX “con vociare continuo e (…) un interagire fatto di frasi volgari di cui neanche conoscono fino in fondo il significato” e comunicava altresì l’intenzione di incontrare il dirigente scolastico a tal proposito.
Con specifico riferimento alla questione su prospettata, si evidenzia che il Garante della privacy ha espressamente chiarito che “nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate”.
Come chiarito in più circostanze, affinché uno specifico trattamento di dati personali possa essere lecitamente effettuato da parte di un soggetto pubblico, tale trattamento deve essere necessario per l’adempimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Il Garante precisa che sebbene l’invio della comunicazione in questione, contenente informazioni relative al comportamento tenuto in classe dagli studenti A e B, non abbia riguardato soggetti esterni alla comunità scolastica e non abbia determinato una diffusione di dati personali – la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta comunque in favore di un novero, determinato o determinabile, di soggetti, ossia tutti i genitori della classe e non, invece, esclusivamente a vantaggio del solo personale autorizzato.
In buona sostanza la comunicazione è illecita perché diretta a tutti i genitori degli studenti della classe e non solo ai membri del Consiglio di classe.
A proposito di tutela dei dati personali degli studenti, si sottolinea di fare attenzione all’uso del registro elettronico per inviare comunicazioni a più destinatari compresi i genitori degli studenti di una intera classe. Tali comunicazioni devono sempre garantire la tutela dei dati personali degli studenti.
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