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Dati vaccinali di studenti e docenti: le scuole li potranno trattare. Lo dice il DL 139, in vigore dal 9 ottobre

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Entra in vigore oggi il decreto legge 139 “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”.
Con l’articolo 9 si introduce una modifica decisiva al TU 196 del 2003 in materia di trattamento dei dati personali.
In pratica viene inserita nel Regolamento per la Privacy una norma che dice: “ll trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica … è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti”.

E ancora: “La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, in coerenza al compito svolto o al potere esercitato”.

Nel concreto la norma dovrebbe consentire di risolvere diversi problemi posti dal controllo del green pass.
Per esempio d’ora innanzi le autorità scolastiche dovrebbero poter accedere ai dati vaccinali degli alunni (ed eventualmente dei docenti) in modo da poter organizzare al meglio il servizio scolastico.
Ovviamente affinché la norma diventi operativa sarà necessario un provvedimento amministrativo (un decreto ministeriale, per esempio).
Il comma 3 dello stesso articolo limita in qualche modo le prerogative del Garante per la Privacy in quanto stabilisce che d’ora in poi, i pareri richiesti in merito a provvedimenti inerenti le riforme del PNRR dovranno essere resi dall’Autorità entro il termine massimo (e non prorogabile) di 30 giorni. Trascorso questo termine l’Amministrazione dello Stato potrà intervenire anche in assenza del parere.