Il ddl riforma della scuola al Senato è il n. 1934, se penso ai fatti successi nell’anno 1934, non c’è da stare allegri!…
Infatti, se si fa uno sforzo mentale, tre sono i fatti più importanti accaduti nel 1934:
– L’ultima non sarebbe una brutta profezia, se davvero tutti i parlamentari, i ministri e il governo finissero in un carcere di massima sicurezza tipo Alcatraz, la società italiana otterrebbe sicuramente dei vantaggi… ricordo che il Belgio è riuscito a uscire dalla crisi economica degli ultimi 8 anni, con un governo che per quasi due anni consecutivi era senza pieni poteri…
– Per quanto riguarda la Röhm-Putsch, per chi avesse dimenticato, questa servì a Hitler, per EPURARE gli indesiderati, i nemici, e oppositori, oggi, allo stesso modo il ddl 1934, servirà per radiare, espellere, eliminare, i “cattivi maestri”, gli indesiderati, i rimostranti, senza neanche passare per il licenziamento o la destituzione…
– Voglio ricordare che sia gli insegnanti adesso di ruolo, che quelli che verranno “assunti” con il ddl 1934, saranno tutti inseriti nei vari ambiti, rete scuole, provinciali, sub-provinciali, citta metropolitane, “sub-metropolitane”, regionali e in fine nazionale, (artt. 8-9-10 ddl 1934), ricordo ancora, che sono stati, modificati o parzialmente abrogati gli artt. 399 e 400 del T.U., e che l’art. 10 comma 12 (piano straordinario di mobilità), dovrebbe dirla tutta su questa cloaca di riforma!… Cioè la mobilità comprenderà tutti i docenti, anche perché se non fossero coinvolti tutti gli insegnanti, il super-dirigente-scolastico, come potrebbe scegliere i “migliori” e scartare i peggiori, se i professori assunti prima del ddl 1934 non fossero tutti inseriti nel piano mobilità straordinario?… Ammesso e non concesso che i migliori, i più bravi, siano quelli già di ruolo!…
– Ne consegue che in una scuola, con due insegnanti, su due cattedre posto comune, qualora una dovesse mancare, o si dovessero perdere delle ore, quale dei due docenti resterà nella “sede di appartenenza”?…
Solo la super-dirigenza-scolastica potrà deciderlo, e anche tutti gli anni, visto che il ddl 1934, gli assegna questo potere… (art.3 comma 1, ecc..)
E tra un insegnante appena “assunto”, meglio “incaricato”, con conoscenze informatiche, con master specifici per il tipo di “offerta formativa che si vuole realizzare”, e con la coscienza di una o più lingue straniere, e un vecchio prossimo alla pensione, o non idoneo al tipo di scelte fatte dell’Istituzione Scolastica, chi sceglierà il SUPER-DIO-DIRIGENTE?…
– Ma, secondo me, per l’insegnante che per più di dieci o venti anni ha servito lo Stato, io predico “dieRöhm-Putsch”!…
– Infine, il 2 agosto del 1934 mi fa venire in mente l’art. 2 del DDL 1934, in combinato disposto con l’art. 8, i quali assegnano ai D.D. S.S. la qualifica, il ruolo, il grado di FHURER-SCOLASTICO!…
… Buona fortuna a tutti…!… Oppure corso di formazione per lecchini, servi, valletti e schiavi!…
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