La Camera ha concluso la prima giornata di votazioni sul ddl di riforma della scuola del Governo Renzi, dopo l’approvazione dei primi sette articoli. Si riprenderà lunedì mattina alle 11 dall’articolo 8 che discplina alcuni aspetti dell’insegnamento. Per poi affrontare il tema più spinoso: nuovi compiti e attribuzioni ai dirigenti scolastici, cioè i famigerati “presidi sceriffi”
Cosa ci rimane di questa prima lunga giornata di lavori? Partiamo dalla fine che è stata decretata dopo aver tentato inutilmente l’esame di emendamenti e testo dell’articolo 8: fra stanchezza e confusione, governo e maggioranza si stavano infilando in un grosso pasticcio e si è preferito rinviare a lunedì. A parte lo scivolone su un emendamento di relatrice e governo respinto per un malinteso al momento del voto fra presidenza e gruppo Pd, la maggioranza ha tenuto e tirato dritto a difesa del testo uscito dalla commissione, respingendo a raffica la mole di emendamenti delle opposizioni.
Ecco nel dettaglio cosa è stato approvato
L’articolo 1 chiarisce gli obiettivi del ddl e l’impianto pedagogico e posti al centro l’autonomia, così come definita dalla legge Berlinguer del 1997, l’apertura delle scuole al territorio, il coinvolgimento pieno della comunità scolastica nella definizione del piano dell’offerta formativa e l’apprendimento per competenze.
L’articolo 2, invece, affida al dirigente scolastico la garanzia di “un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali”, “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”. L’articolo introduce anche la novità dell’organico dell’autonomia”, istituito sull’intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e che tutti i docenti che ne fanno parte “concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa con attivita’ di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento”. Il testo approvato prevede che il Piano triennale sia rivedibile annualmente ed è elaborato non più dal dirigente scolastico, ma dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico ed approvato dal consiglio di circolo o di istituto.
L’articolo 3 riguarda il percorso formativo dello studente e introduce la novità del curriculum dello studente che raccoglie “tutti i dati utili ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite”. Nel corso dell’esame in Aula è stata soppressa la contestata norma che prevedeva tra i finanziamenti esterni dei percorsi formativi anche quelli derivanti dalle sponsorizzazioni.
L’articolo 4 rafforza il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. La norma introduce una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei), prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali e dispone che l’alternanza puo’ essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché all’estero.
L’articolo 5, invece, riguarda l’insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari. Le novità principali rispetto alla legislazione vigente sono la previsione di una disciplina transitoria per l’accesso al già previsto ruolo speciale e nella specifica che i docenti di tale ruolo speciale sono incardinati nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
L’articolo 6 è stato accantonato così come l’8, mentre l’articolo 7 vengono stanziati 90 milioni per il piano digitale e per i laboratori.
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