Ho letto con interesse una sottospecie di “interpretazione sistematica” dell’art. 9, comma 3-bis, da parte di un “Indovino”, un negromante, che per convincere, instupidire la brava, ed ingenua gente, ha utilizzato, sentite bene,… l’Enciclopedia della Treccani”… il cane qui deve essere lui!… sottolineo l’assoluta estraneità a questa vicenda dell’Enciclopedia in parola!..
Ma voi avete mai visto il legislatore, il giurista o un giudice interpretare le norme giuridiche attraverso la Treccani?
Io, vi posso giurare, che ‘sti lestofanti, lazzaroni, canaglie, vogliono far passare lucciole per lanterne, e fischi per fiaschi!.. Addirittura per dare significato al falso divieto di assumere i parenti… si sono messi ad utilizzare la TRECCANI spiegando una sola PAROLA!….
Ma secondo voi questa è la modalità esatta di definire il senso delle regole giuridiche?
– Vostro Onere, mi avvalgo della facoltà di non rispondere!…
Vediamo alcuni esempi:
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”
Art. 18.
(Chiamata dei professori)
1. “Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori…. (….,…..)…. e specificamente dei seguenti criteri:
a)… (……)
b) … (……).
c) In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo;
Ecco come deve essere scritta una legge che vuole imporre un DIVIETO, in quest’articolo, che riguarda l’Università e la chiamata dei prof. esiste, il divieto, ed è scritto MOLTO CHIARAMENTE…
DOVE c’è Scritto chiaramente: “non possono partecipare “.
Questo sì che è un divieto! Non quello previsto dal famigerato emendamento dei 5Stelle: 3-bis!…
A dirla tutta anche questa è la solita riforma! (Gelmini). Un ginepraio, un groviglio, un imbroglio, è il solito “preparato”, il solito “intruglio”, fatto da politici incompetenti, incapaci. E dai loro “scudieri” e “stallieri”!…. Che danno senso alle norme giuridiche con un enciclopedia!…
Pensate che in quest’art. 18, addirittura, non era stato neanche previsto il divieto per il coniuge. Infatti, se leggete bene manca, il divieto per il coniuge. Creando diversi contenziosi, (vedi Università di Bari)
Ma, andiamo avanti.
Regolamento sugli incarichi conferiti ai professori e ai ricercatori. Università degli studi di Udine.
Emanato con D.R. n. 134 del 04 aprile 2013
ART. 3 – ATTIVITÁ VIETATE
1. Ai sensi della normativa in vigore, ai docenti a tempo pieno è vietato l’esercizio di attività libero professionale. Sono vietate in particolare:
a) le consulenze esterne con carattere di abitualità, sistematicità e continuità;
b) le consulenze e le collaborazioni che consistono in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionale.
2. I docenti a tempo definito possono svolgere attività libero professionale o di lavoro autonomo, anche continuativa, a condizione che non sia concorrenziale o in conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Università o con le funzioni esercitate presso l’Università.
3. In ogni caso sono vietate le attività e gli incarichi in conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte presso l’Università o che possano arrecare pregiudizio all’Università o alle attività didattiche, di ricerca o gestionali.
Queste sono due esempi, di regole che sanciscono divieti e/o incompatibilità!!!
Non con l’aiuto della Treccani… Come sempre “Sabbia” Negli Occhi!…
Allora, da domani, tutti i giudici d’Italia, i vari tribunali, tutte le Corti d’appello, la Corte di Cassazione, per spiegare il significato delle seguenti parole: “Sequestro”, per spigare, se si tratta di sequestro, giudiziario, preventivo, se si tratta di un sequestro in un processo civile, o se si tratta di sequestro in ambito penale, quali tipi di beni possono essere sottoposti a sequestro, l’interpretazione da dare alle parole, “detenzione” (art.1141), “possesso” (art 1140 C.C.), “proprietà” (832 c.c.), invece di utilizzare, questi giudici, per es. codice civile, il codice procedura civile, il codice penale, o altre norme giuridiche vigenti in Italia, questi giudici tutti, dicevo, utilizzeranno tutti la Treccani!
Ma come si fa a sostenere una boiata simile?…
Eppure, io ve l’avevo detto che questi sono capaci di vendere il ghiaccio agli eschimesi!… State assistendo al FESTIVAL DELLA FURFANTERIA!.. Oscenità e indecenze… come quelle contenute in tutto il ddl 2994!…
Secondo me, bisognerebbe Sequestrargli la “Penna” a questo scribacchino…
Anzi, no, meglio la confisca!…
C’è differenza?…
– ah! Adesso “consulto” la Treccani!… chissà se citerà qualche norma giuridica?!…
Torniamo noi, con il comma 3-bis il preside deve solo dichiarare le cause incompatibilità, e non un divieto di assunzione, come vi ho appena dimostrato, non c’è scritto nessun divieto, quando ‘sti ignoranti, ‘sti deficienti di parlamentari, redigeranno il nuovo art. 9 ddl 2994 alla stregua dell’art. 18, della legge Gelmini, e dell’art, 3 del regolamento Università di Udine, allora sì che potremmo dire che esiste un incompatibilità e/o un divieto tra incarichi e parentela!…
L’art. 9, 3-bis non è chiaro proprio per niente, se lo paragonate all’art. 18, e all’ art. 3, suddetti.
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