L’esame del ddl 953 sulle norme di autogoverno della scuola prosegue abbastanza speditamente in Commissione Cultura della Camera.
Nel corso dell’ultima seduta (mercoledì 19) sono stati esaminati tutti gli emendamenti ai primi tre articoli oltre ad un importante emendamento all’articolo 4.
Ma il percorso non è ancora concluso poiché vi sono ancora parecchie proposte di modifica al testo che aspettano di essere discusse (il disegno di legge comprende 14 articoli).
Per il momento la modifica più significativa rispetto al testo unificato approvato agli inizi di agosto riguarda l’articolo 4 in materia di formazione del consiglio dell’autonomia (organo che sostituirà gli attuali consigli di circolo e di istituto).
Fermo restando che la composizione sarà definita dallo statuto dell’istituzione scolastica, vengono fissati alcuni criteri che dovranno comunque essere rispettati.
Intanto, nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori dovrà essere paritetica con quella eletta dai docenti; nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti dovrà essere in numero pari per ciascuna delle due componenti e complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti.
Del consiglio dovrà far parte anche un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
La questione della presenza di altri soggetti è stata risolta introducendo una nuova disposizione che recita esattamente che “il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all’articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto” (e cioè “ realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi”).
Nel testo originario del ddl le modalità di designazione dei soggetti esterni veniva normata dal regolamento del consiglio dell’autonomia mentre con la modifica apportata dalla Commissione Cultura, si stabilisce una procedura ben precisa (richiesta di 2/3 dei componenti del consiglio).
Ma la differenza fondamentale sta nel fatto che, ora, per i soggetti esterni non è più previsto il diritto di voto; è facile prevedere che sarà ben difficile trovare soggetti esterni disponibili a partecipare ad un consiglio scolastico senza poter di fatto influire minimamente sulle decisioni finali.
In sostanza l’emendamento cancella l’ipotesi di apertura dei consigli dell’autonomia alle realtà sociali, culturali, produttive esterne alla scuola.
Altra modifica significativa riguarda gli Statuti delle scuole: nella versione originaria non erano previsti controlli mentre adesso la nuova norma recita che “Lo statuto deliberato dal consiglio dell’autonomia è sottoposto al controllo formale da parte dell’organismo istituzionalmente competente”.
Formulazione peraltro ambigua in quanto non viene chiarito quale sia l’organismo di controllo (nel corso del dibattito il sottosegretario Marco Rossi Doria ha sottolineato come il Ministero non possa assolutamente effettuare un controllo del genere, dato che le scuole sono più di 8mila; immediata la reazione dell’Idv per bocca di Zazzera: “Prendiamo atto che il Ministero ammette di non essere in grado di controllare le scuole”).
Sull’intera vicenda va segnalato un curioso comunicato della Flc-Cgil che dà per scontata la conclusione dei lavori in Commissione con conseguente trasferimento del provvedimento al Senato. In realtà, come abbiamo detto, l’esame del ddl non è affatto terminato e potrebbe continuare ancora per almeno un paio di settimane.
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