Vorrei intervenire a proposito della questione degli esami per la sospensione del giudizio.
Spesso, citando l’O.M. 92/2007, art. 8, comma 1, si scrive che “Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento …”.
Molte scuole, “preoccupate” di rispettare queste scadenze, devono fare salti mortali, effettuando a luglio o a fine agosto le operazioni di accertamento del recupero e il relativo scrutinio.
In realtà, non bisogna dimenticare il Regolamento della valutazione, D.P.R. 122/2009, che all’art. 4, comma 6, parla di “… accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.
Le due fonti danno delle indicazioni leggermente differenti. Nel D.P.R. 122/2009, che è una norma di rango superiore rispetto all’O.M. 92/2007, non si parla di “casi eccezionali” o di “esigenze organizzative debitamente documentate”, l’importante è che l’accertamento del recupero e l’integrazione finale avvengano prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Mi chiedo allora, perché non si fa un po’ di chiarezze e si stabilisce, una volta per tutte, che il saldo dei debiti si può fare con calma a settembre?
Marco Sanna