L’anno scolastico sta già volvendo alla fine e gli esiti degli scrutini finali non sono così lontani. Nella scuola secondaria di secondo grado oltre all’ammissione alla classe successiva o la non ammissione, c’è anche la possibilità della sospensione del giudizio con il debito scolastico e il recupero di una o più discipline. Tale recupero e l’esame per valutare l’assolvimento del debito o dei debiti, è regolato da un decreto ministeriale che risale al 2007. Si tratta del D.M. n. 80/2007 che introduce in buona sostanza un esame valutativo delle carenze riscontrate a giugno, da espletare entro la fine dell’anno scolastico e quindi entro il 31 agosto di ogni anno, per decidere l’ammissione o la non ammissione dello studente deficitario alla classe successiva.
Bisogna ricordare che, a rigore di norma, l’art. 5 del D.M. n. 80 /2007 stabilisce nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, tale da non comportare un immediato giudizio di promozione, il consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.
L’art. 6 del D.M. n.80/2007 spiega che il giudizio finale interverrà, a cura dello stesso consiglio di classe, a conclusione degli interventi didattici proposti obbligatoriamente dalla scuola, dopo esami di verifica scritti ed orali e di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Una nota del MIM del 13 giugno 2023, la nota n.2800 con oggetto la “Comunicazione esiti finali in Anagrafe Nazionale Studenti – a.s. 2022/2023” consentiva l’inserimento degli esiti finali degli studenti con debito scolastico entro e non oltre il 31 agosto 2023, obbligando di fatto a non potere derogare nei primi giorni di settembre. A tale nota seguì un chiarimento successivo del Ministro Valditara che consentiva l’assolvimento dei debiti, come prassi consolidata, fino all’8 settembre 2023.
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