Dopo le recenti vicende di docenti licenziati per non avere dichiarato condanne penali conseguite anche molti anni addietro, la questione delle dichiarazioni mendaci assume maggiore rilevanza.
Anche per dar seguito ai quesiti riguardanti l’eventuale discordanza tra certificato penale del casellario giudiziale e autocertificazione resa dal personale scolastico, sia in fase di inserimento nelle graduatorie permanenti/24 mesi ovvero nelle graduatorie di circolo e di istituto, sia in fase di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, l’USR per il Piemonte è recentemente intervenuto con la circolare 4992 del 19 aprile.
La circolare, in particolare, si riferisce a quelle fattispecie di reato non ostative all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego. Infatti, in presenza di reati ostativi, è indubbio che non si possa procedere all’instaurazione/prosecuzione di rapporti di lavoro con l’amministrazione scolastica.
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A tale proposito, l’USR fa una disamina della normativa di riferimento: secondo l’art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, introdotto dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, il datore di lavoro che intenda impiegare una persona, per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, è tenuto a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. In tale sede, è possibile che si verifichi la non conformità dell’autocertificazione rilasciata dal dipendente, rispetto a quanto riportato dal certificato penale del casellario giudiziale.
Il D.P.R. n. 445/2000, in materia di documentazione amministrativa, stabilisce all’art. 75 “Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” e all’art. 76, 1° comma “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa e contabile, nell’interpretare in maniera restrittiva il suddetto art. 75, ha rilevato che “la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni medesime”.
Secondo questo orientamento, inoltre, la sanzione prescinde dalla “condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale risulta irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante”.
Anche la Corte di Cassazione ha ribadito che il dipendente non è esente da responsabilità qualora autocertifichi l’assenza di condanne, in conformità al certificato penale, se il medesimo è stato destinatario di condanne penali con il beneficio della non menzione e quindi non riportato nel casellario giudiziale, in quanto l’autocertificazione rivestirebbe la funzione di provare i fatti attestati, collegando l’efficacia probatoria dell’atto al dovere giuridico del soggetto di dichiarare il vero.
Fatte queste premesse, l’USR ritiene, fermo restando che nelle ipotesi di riscontrate dichiarazioni non veritiere si dovrà provvedere alla tempestiva segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria, di aderire all’interpretazione restrittiva della giurisprudenza, prevedendo la decadenza dai benefici (che si tratti di inserimento in graduatoria o di stipula del contratto di lavoro) conseguiti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione mendaci.
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