Decaduto il Cnpi

Il Cnpi, cancellato nel 1999 per fare spazio al Consiglio superiore della pubblica istruzione ma che mai è stato implementato, ha vissuto di anno in anno grazie alle proroghe sottoscritte dal Governo e sempre in attesa che si formasse il nuovo organismo, fino a ché (come era stato anticipato) l’usuale proroga non è stata emanata e quindi addio al Cnpi.
Una lunga serie di atti amministrativi prevede l’obbligatorietà del suo parere. In alcuni casi, addirittura, il parere non solo obbliga il ministro a richiederlo, ma ne vincola l’attuazione. Problemi in vista anche per i docenti che hanno il Consiglio come ultima istanza in caso di trasferimenti o altre vertenze.
Ecco tutte le funzioni del Cnpi che per brevità abbiamo ripreso dalla Stampa:
– formula annualmente, sulla base delle relazioni dell’amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell’andamento generale dell’attività scolastica e dei relativi servizi;
– formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati, propone al ministro della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;
– esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;
– esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla funzione direttiva;
– esprime parere vincolante sui trasferimenti d’ufficio del personale appartenente a ruoli del personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;
– esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli articoli 404, 416, 419, 422,425 e 427 in materia di utilizzazioni di cui all’articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e 471 in materia di titoli valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581;
– esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e seguenti in ordine all’ordinamento della scuola elementare;
– esprime il parere obbligatorio previsto dall’articolo 74, in materia di calendario scolastico;
– esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall’articolo 413 in ordine al riconoscimento del diploma di baccellerato internazionale;
– esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale del personale docente della scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi dell’articolo 473;
esprime parere obbligatorio al ministro della pubblica istruzione in materia di titoli valutabili e relativo punteggio per gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell’accademia nazionale di danza e nell’accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri per la formazione della commissione centrale competente per la decisione dei ricorsi;
si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
si pronuncia sulle questioni che il ministro della pubblica istruzione ritenga sottoporgli:
parere consultivo su atti di governo, valutazione concorso, regolamenti attuativi di disposizione di legge
Ma mette a rischio l’adozione di nuovi provvedimenti, per esempio il regolamento decreto di accorpamento delle classi concorsuali

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