Con un Decreto del Ministero dell’Interno datato 3 novembre 2004, che impone la sostituzione dei “dispositivi di apertura delle vie di esodo non marcati CE “, entrano in gioco nuove regole. Infatti, il decreto ministeriale prevedeva un periodo transitorio di 6 anni, che è scaduto ben tre anni fa. Quindi le aziende, gli enti pubblici e privati, i centri commerciali ma anche le scuole devono provvedere alla loro sostituzione. In generale, l’obbligo a installare i nuovi maniglioni antipanico conformi alla UNI EN 179 sono specificate all’interno del decreto ministeriale negli articoli 1 e 3. Art. 1. Oggetto – Campo di applicazione Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3. Art. 3. – Criteri di installazione Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE. In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 1 è prevista nei seguenti casi: a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone; a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26; b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone; b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone; b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
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