Il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 contiene norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
Il Capo II si occupa, in particolare, di “Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione”.
Ricordiamo che le modifiche introdotte agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione non interessano gli esami 2016/2017, che si svolgeranno ancora secondo le vecchie regole, ma riguarderanno il prossimo anno scolastico 2017/2018.
Innanzitutto, una novità concerne la prova Invalsi, che non sarà più svolta nell’ambito dell’esame. L’art. 7 infatti dice che l’Invalsi effettuerà, nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali prove si svolgeranno entro il mese di aprile (quindi non più a giugno) e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Quindi, lo svolgimento delle prove è necessaria per essere ammessi all’esame di terza media, ma il voto della prova non farà più media. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, sarà prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.
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Il successivo art. 8 riguarda lo svolgimento dell’esame di Stato. Ci sarà una commissione d’esame presso ogni istituzione scolastica, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.
L’esame di Stato sarà costituito da tre prove scritte e un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d’esame predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
Le prove scritte saranno:
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prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
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prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
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prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio e’ previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
Con successivo decreto saranno definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.
La valutazione finale complessiva sarà espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. Può esserci la lode, con deliberazione all’unanimità della commissione.
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame.
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.
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