Il DL 36 sulla formazione e il reclutamento docenti è un passo dall’essere convertito in legge, come abbiamo più volte riferito. Resta l’impianto relativo all’abilitazione all’insegnamento, che nasce da un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione destinato ai docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Un percorso che secondo l’ultima versione del decreto, approvata al Senato, si svolgerà interamente in presenza, ovvero, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al venti per cento del totale.
Ricordiamo che il DL 36, dopo il passaggio al Senato appena concluso (dal quale viene fuori il testo di cui riferiamo nel presente articolo) dovrà passare dalla Camera, per poi concludere il suo iter di conversione entro il 29 giugno. Dunque ancora vi è possibilità di qualche lieve modifica.
Secondo il testo approvato al Senato, il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l’obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;
c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole, l’orientamento, nonché l’acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
Al percorso di abilitazione si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
Il conseguimento dell’abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
Sarà sempre il Dpcm di luglio a stabilire i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.
Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti le competenze minime che andranno a costituire il profilo del docente secondo dei traguardi stabiliti dal cosiddetto Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nell’ambito di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, entro il 31 luglio 2022.
Tale percorso si conclude con una prova finale comprendente una prova scritta (analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso) e una lezione simulata.
b) Un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.
c) Un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Oggi, 22 novembre, si celebra la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Il Dossier scuola,…
La cantante Noemi, al secolo Veronica Scopelliti, classe 1982, ha rilasciato una lunga intervista a…
Per l’80% degli italiani, la violenza di genere è un’emergenza che richiede un intervento immediato.…
La sede del Ministero dell'Istruzione e del Merito in viale Trastevere a Roma è stata…
Nuove segnalazioni arrivano dal Salento, dopo i recenti episodi di scabbia registrati nel carcere di…
Pubblicato in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita il 22 novembre,…