Il decreto 36, come già scritto in un altro articolo, è in dirittura d’arrivo. Con il voto in Commissione sono terminati sia l’esame del provvedimento sia le possibilità di modifica al testo varato a suo tempo dal Governo. Dunque manca ormai poco.
L’articolo 13 del decreto si riferisce all’anno di prova e immissione in ruolo e al comma 1 specifica:
“I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del ministero dell’Istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.
Al comma 2 si specifica che “i vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Usr a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale con oneri, a carico dei partecipanti. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
Al comma 3 si specifica “con riferimento ai vincitori del concorso sono altresì definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l’abilitazione”.
Il comma 4 specifica che anche i vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
Infine il comma 5 chiarisce che in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione della legge 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
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